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[1]L'Intendenza di finanza alla quale sara' comunicato un esemplare della nota di iscrizione, nel partecipare all'Istituto federale la emissione dell'ultimo buono di pagamento o dell'ultimo accreditamento a rivalsa della anticipazione concessa, ne da' contemporaneo avviso alla conservatoria delle ipoteche presso la quale fu inscritta, l'ipoteca legale.
[2]Analogo avviso e' dato alla detta conservatoria anche dall'Istituto federale ed il conservatore delle ipoteche fa immediata annotazione del primo avviso ricevuto, a margine della nota di iscrizione.
[3]Col decorso di due anni dalla data di tale annotazione, cessano gli effetti della ipoteca legale a favore dell'Istituto federale.
[4]Gli effetti della stessa cessano anche con la cancellazione della iscrizione eseguita su istanza dell'Istituto federale o su istanza dell'interessato che fornisca la prova della estinzione del debito.
Testo in vigore dal 16 settembre 1922 al 19 gennaio 1926
