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[1]L'Intendenza di finanza alla quale sara' comunicato un esemplare della nota di iscrizione, nel partecipare all'Istituto federale la emissione dell'ultimo buono di pagamento o dell'ultimo accreditamento a rivalsa della anticipazione concessa, ne da' contemporaneo avviso alla conservatoria delle ipoteche presso la quale fu inscritta, l'ipoteca legale.

[2]Analogo avviso e' dato alla detta conservatoria anche dall'Istituto federale ed il conservatore delle ipoteche fa immediata annotazione del primo avviso ricevuto, a margine della nota di iscrizione.

[3]Col decorso di due anni dalla data di tale annotazione, cessano gli effetti della ipoteca legale a favore dell'Istituto federale.

[4]Gli effetti della stessa cessano anche con la cancellazione della iscrizione eseguita su istanza dell'Istituto federale o su istanza dell'interessato che fornisca la prova della estinzione del debito.

Testo in vigore dal 16 settembre 1922 al 19 gennaio 1926

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1922-08-21;1233~art3 · fonte del testo

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