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[1]L'Intendenza di finanza alla quale sara' comunicato un esemplare della nota di iscrizione, nel partecipare all'Istituto federale la emissione dell'ultimo buono di pagamento o dell'ultimo accreditamento a rivalsa della anticipazione concessa, ne da' contemporaneo avviso alla conservatoria delle ipoteche presso la quale fu inscritta, l'ipoteca legale.
[2]Analogo avviso e' dato alla detta conservatoria anche dall'Istituto federale ed il conservatore delle ipoteche fa immediata annotazione del primo avviso ricevuto, a margine della nota di iscrizione.
[3]Col decorso di due anni dalla data di tale annotazione, cessano gli effetti della ipoteca legale a favore dell'Istituto federale.1
[4]Gli effetti della stessa cessano anche con la cancellazione della iscrizione eseguita su istanza dell'Istituto federale o su istanza dell'interessato che fornisca la prova della estinzione del debito.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 10 gennaio 1926, n. 47, convertito senza modificazioni dalla L. 24 maggio 1926, n. 898, ha disposto (con l'art. 21, comma 2) che "Gli effetti a favore degli istituti sovventori della ipoteca legale concessa a garanzia delle anticipazioni su risarcimenti di danni di guerra con legge 21 agosto 1922, n. 1233, cessano col decreto di 4 anni dall'annotazione fatta dal conservatore delle ipoteche a margine della nota di iscrizione dell'avviso di emissione dell'ultimo buono di pagamento o dell'ultimo accreditamento a rivalsa dell'anticipazione, anziche' col decorso di due anni come dispone il secondo capoverso dell'art. 3 della detta legge 21 agosto 1922".
Testo in vigore dal 19 gennaio 1926 al 27 novembre 1928
