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Qualora dall'accertamento del credito dei Comuni anzidetti che fara' l'Amministrazione del Fondo per il culto, risulti che l'ammontare complessivo della rendita spettante ai Comuni suindicati superi lo stanziamento annuale fissato nel capoverso dell'articolo precedente, l'annualita' da pagarsi a ciascun Comune sara' ridotta proporzionalmente, tanto da non eccedere nel complesso lo stanziamento anzidetto. Questa somma sara' aumentata ogni anno, in proporzione del quarto della complessiva diminuzione dell'onere delle pensioni monastiche, fino a raggiungere l'intiera quota rispettivamente spettante a ciascun Comune, tenendo pur conto delle variazioni che annualmente si verificassero nella rendita patrimoniale del Fondo per il culto.

Testo in vigore dal 7 giugno 1899 al 16 dicembre 2009

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