Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1899
Confronto con la versione in vigore dal 7 giugno 1899 al 16 dicembre 2009. 159 parole tolte, 20 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: La liquidazione dell'assegno supplementare di congrua dovuto ai singoli parroci, fino a raggiungere il limite indicato nell'articolo precedente, sara' fatta d'ufficio dall'Amministrazione del Fondo per il culto.
tolto: L'assegno sara' liquidato al netto di ogni imposta e tassa, oltreche' dei pesi patrimoniali e degli oneri legittimamente costituiti sulle rendite beneficiarie.
tolto: Sempreche' non vi siano corpi o enti morali o privati obbligati a sostenere le spese del culto o per il servizio della chiesa, e debba a cio' sopperire il parroco, sara' assegnato l'aumento del 15 per cento sull'intero ammontare della congrua.
tolto: Per le parrocchie che all'attuazione della presente legge fossero vacanti, la liquidazione si fara' dopo avvenuta la nomina ed il civile riconoscimento del nuovo parroco.
tolto: Fatta la liquidazione, sara' immediatamente comunicata all'interessato, il quale, entro un mese, potra' presentare reclamo sul quale deliberera' il Consiglio d'amministrazione.
tolto: Intanto si fara' luogo provvisoriamente al pagamento sulla base della liquidazione fatta.
tolto: In mancanza di reclamo nel termine prefisso, la liquidazione s'intendera' accettata.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1899-06-04;191~art2 · fonte del testo
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