Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1899
Confronto con la versione in vigore dal 7 giugno 1899 al 16 dicembre 2009. 96 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Qualora dall'accertamento del credito dei Comuni anzidetti che fara' l'Amministrazione del Fondo per il culto, risulti che l'ammontare complessivo della rendita spettante ai Comuni suindicati superi lo stanziamento annuale fissato nel capoverso dell'articolo precedente, l'annualita' da pagarsi a ciascun Comune sara' ridotta proporzionalmente, tanto da non eccedere nel complesso lo stanziamento anzidetto. Questa somma sara' aumentata ogni anno, in proporzione del quarto della complessiva diminuzione dell'onere delle pensioni monastiche, fino a raggiungere l'intiera quota rispettivamente spettante a ciascun Comune, tenendo pur conto delle variazioni che annualmente si verificassero nella rendita patrimoniale del Fondo per il culto.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1899-06-04;191~art11 · fonte del testo
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