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[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Racconigi, addi' 21 luglio 1911.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Giolitti - Nitti.
[6]Visto, il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Gli interventi su questo articolo(6)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio Decreto 17 novembre 1912, n. 1238, convertito senza modificazioni dalla L. 19 giugno 1913, n. 643, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni dell'art. 3 della legge 21 luglio 1911, n. 839, concernenti le anticipazioni che la Camera agrumaria e' autorizzata a fare ai depositanti dell'esercizio 1911-912 sono estese ai depositanti dell'esercizio 1912-913".
L. 19 giugno 1913, n. 643
3La L. 19 giugno 1913, n. 643 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni contenute nell'art. 5 della legge 17 luglio 1910, n. 492, concernente provvedimenti per favorire il commercio degli agrumari e dei loro derivati, e le disposizioni dell'art. 3 della legge 21 luglio 1911, n. 839, relative alle anticipazioni ai depositanti di citrato di calcio e di agrocotto presso la Camera agrumaria, sono prorogate a tutto l'esercizio 1913-914 della Camera predetta".
Il Regio Decreto 10 settembre 1914, n. 1058, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni contenute nell'art. 5 della legge 17 luglio 1910, n. 492, concernente provvedimenti per favorire il commercio degli agrumi e dei loro derivati, e le disposizioni dell'art. 3 della legge 21 luglio 1911, n. 839, relative alle anticipazioni ai depositanti di citrato di calcio o di agrocotto presso la Camera agrumaria di Messina, sono prorogate a tutto l'esercizio 1914-915 della Camera predetta".
Il D.L. Luogotenenziale 26 agosto 1915, n. 1388, convertito senza modificazioni dalla L. 15 ottobre 1923, n. 2293, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni contenute nell'art. 5 della legge 17 luglio 1910, n. 492 concernente provvedimenti per favorire il commercio degli agrumi e loro derivati e le disposizioni dell'art. 3 della legge 21 luglio 1911, numero 839, relativo alle anticipazioni ai depositanti di citrato di calcio e di agrocotto presso la Camera agrumaria di Messina sono prorogate a tutto l'esercizio 1915-916 della Camera predetta".
Il D.L. Luogotenenziale 3 dicembre 1916, n. 1665, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni contenute nell'art. 5 della legge 17 luglio 1910, n. 492, concernente provvedimenti per favorire il commercio degli agrumi e loro derivati, e le disposizioni dell'art. 3 della legge 21 luglio 1911, n. 839 relative alle anticipazioni ai depositanti di citrato di calcio e di agrocotto presso la Camera agrumaria di Messina, sono prorogate a tutto l'esercizio 1916-917, della Camera predetta".
Il D.L. Luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1545, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni contenute nell'art. 5 della legge 17 luglio 1910, n. 492, concernenti provvedimenti per favorire il commercio degli agrumi e loro derivati, e le disposizioni dell'art. 3 della legge 21 luglio 1911, n. 839, relative alle anticipazioni ai depositanti di citrato di calcio e di agrocotto presso la Camera agrumaria di Messina, sono prorogate a tutto l'esercizio finanziario della Camera predetta successivo a quello nel quale sara' conclusa la pace".
Testo in vigore dal 19 ottobre 1917 al 16 dicembre 2009
