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[1]La Camera agrumaria e' autorizzata ad anticipare ai depositanti dell'esercizio 1911-912 sino ai due terzi della restante quarta parte del prezzo minimo. 2 3 4 5 6 7

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Racconigi, addi' 21 luglio 1911.

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]Giolitti - Nitti.

[6]Visto, il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.

Gli interventi su questo articolo(6)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

2

Il Regio Decreto 17 novembre 1912, n. 1238, convertito senza modificazioni dalla L. 19 giugno 1913, n. 643, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni dell'art. 3 della legge 21 luglio 1911, n. 839, concernenti le anticipazioni che la Camera agrumaria e' autorizzata a fare ai depositanti dell'esercizio 1911-912 sono estese ai depositanti dell'esercizio 1912-913".

L. 19 giugno 1913, n. 643

3

La L. 19 giugno 1913, n. 643 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni contenute nell'art. 5 della legge 17 luglio 1910, n. 492, concernente provvedimenti per favorire il commercio degli agrumari e dei loro derivati, e le disposizioni dell'art. 3 della legge 21 luglio 1911, n. 839, relative alle anticipazioni ai depositanti di citrato di calcio e di agrocotto presso la Camera agrumaria, sono prorogate a tutto l'esercizio 1913-914 della Camera predetta".

4

Il Regio Decreto 10 settembre 1914, n. 1058, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni contenute nell'art. 5 della legge 17 luglio 1910, n. 492, concernente provvedimenti per favorire il commercio degli agrumi e dei loro derivati, e le disposizioni dell'art. 3 della legge 21 luglio 1911, n. 839, relative alle anticipazioni ai depositanti di citrato di calcio o di agrocotto presso la Camera agrumaria di Messina, sono prorogate a tutto l'esercizio 1914-915 della Camera predetta".

5

Il D.L. Luogotenenziale 26 agosto 1915, n. 1388, convertito senza modificazioni dalla L. 15 ottobre 1923, n. 2293, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni contenute nell'art. 5 della legge 17 luglio 1910, n. 492 concernente provvedimenti per favorire il commercio degli agrumi e loro derivati e le disposizioni dell'art. 3 della legge 21 luglio 1911, numero 839, relativo alle anticipazioni ai depositanti di citrato di calcio e di agrocotto presso la Camera agrumaria di Messina sono prorogate a tutto l'esercizio 1915-916 della Camera predetta".

6

Il D.L. Luogotenenziale 3 dicembre 1916, n. 1665, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni contenute nell'art. 5 della legge 17 luglio 1910, n. 492, concernente provvedimenti per favorire il commercio degli agrumi e loro derivati, e le disposizioni dell'art. 3 della legge 21 luglio 1911, n. 839 relative alle anticipazioni ai depositanti di citrato di calcio e di agrocotto presso la Camera agrumaria di Messina, sono prorogate a tutto l'esercizio 1916-917, della Camera predetta".

7

Il D.L. Luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1545, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni contenute nell'art. 5 della legge 17 luglio 1910, n. 492, concernenti provvedimenti per favorire il commercio degli agrumi e loro derivati, e le disposizioni dell'art. 3 della legge 21 luglio 1911, n. 839, relative alle anticipazioni ai depositanti di citrato di calcio e di agrocotto presso la Camera agrumaria di Messina, sono prorogate a tutto l'esercizio finanziario della Camera predetta successivo a quello nel quale sara' conclusa la pace".

Testo in vigore dal 19 ottobre 1917 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 ottobre 1917

Confronto con la versione in vigore dal 26 dicembre 1916 al 19 ottobre 1917.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. Luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1545, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni contenute nell'art. 5 della legge 17 luglio 1910, n. 492, concernenti provvedimenti per favorire il commercio degli agrumi e loro derivati, e le disposizioni dell'art. 3 della legge 21 luglio 1911, n. 839, relative alle anticipazioni ai depositanti di citrato di calcio e di agrocotto presso la Camera agrumaria di Messina, sono prorogate a tutto l'esercizio finanziario della Camera predetta successivo a quello nel quale sara' conclusa la pace".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1911-07-21;839~art3 · fonte del testo

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