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[1]La Camera agrumaria e' autorizzata ad anticipare ai depositanti dell'esercizio 1911-912 sino ai due terzi della restante quarta parte del prezzo minimo. 2
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Racconigi, addi' 21 luglio 1911.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Giolitti - Nitti.
[6]Visto, il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio Decreto 17 novembre 1912, n. 1238, convertito senza modificazioni dalla L. 19 giugno 1913, n. 643, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni dell'art. 3 della legge 21 luglio 1911, n. 839, concernenti le anticipazioni che la Camera agrumaria e' autorizzata a fare ai depositanti dell'esercizio 1911-912 sono estese ai depositanti dell'esercizio 1912-913".
Testo in vigore dal 13 dicembre 1912 al 26 giugno 1913
