Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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3 versioni dal 1911
Confronto con la versione in vigore dal 31 luglio 1912 al 16 dicembre 2009. 157 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Dopo eseguito il pagamento dovuto ai depositanti dell'esercizio 1910-911, secondo l'art. 5 della legge 17 luglio 1910, n. 492, si dovra' procedere al pagamento in favore dei depositanti dell'esercizio 1909-910 della differenza tra il ricavato netto della vendita della quantita' di merce, che alla fine dell'esercizio 1910-911 risultasse consegnata in piu' dei depositi fatti nello stesso esercizio, e la somma pagata su tale quantita' in base all'art. 15 della legge 17 luglio 1910, n. 492.
tolto: Il pagamento a favore dei depositanti dell'esercizio 1909-910 sara' fatto in proporzione della quantita' da ciascuno depositata nell'esercizio stesso ed in conto del residuale loro credito al quale hanno sempre diritto sino alla concorrenza dell'effettivo ricavo ottenutosi dalla eseguita vendita della merce da loro depositata.
tolto: Il saldo in favore dei depositanti per l'esercizio 1909-910 sara' pagato improrogabilmente, dopo soddisfatto il prezzo minimo in favore dei depositanti dall'esercizio 1911-912, sempre che la vendita abbia interamente avuto luogo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1911-07-21;839~art2 · fonte del testo
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