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[2]Il Ministro dei Lavori Pubblici, sentito il Consiglio dei Ministri, sottoporra' all'approvazione del Re le modificazioni riconosciute convenienti al regolamento di cui e' parola nell'art. 17 della legge per il miglior andamento del servizio.
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 25 dicembre 1883, n. 1789
1La L. 25 dicembre 1883, n. 1789 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'esercizio provvisorio delle ferrovie dell'Alta Italia e delle ferrovie Romane assunto dal Governo in forza della legge 8 luglio 1878, n. 4438 (Serie 2ª), e 25 dicembre 1881, n. 545 (Serie 3ª), sara' continuato colle norme delle leggi stesse dal 1° gennaio al 30 giugno 1884".
L. 30 giugno 1884, n. 2451
2La L. 30 giugno 1884, n. 2451 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'esercizio provvisorio delle Strade Ferrate dell'Alta Italia e delle Strade Ferrate Romane, assunto dal governo in forza delle leggi 8 luglio 1878, n. 4438 (Serie 2ª), e 25 dicembre 1881, n. 545 (Serie 3ª), sara' continuato colle norme delle leggi stesse dal 1° luglio al 31 dicembre 1884".
L. 31 dicembre 1884, n. 2850
3La L. 31 dicembre 1884, n. 2850 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'esercizio provvisorio delle strade ferrate dell'Alta Italia e delle strade ferrate Romane, assunto dal Governo in forza delle leggi 8 luglio 1878, n. 4438 (Serie 2ª), e 25 dicembre 1881, n. 545 (Serie 3ª), verra' continuato con le norme delle leggi stesse dal gennaio al 30 giugno 1885".
Testo in vigore dal 15 gennaio 1885 al 16 dicembre 2009
