Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 luglio 1884 al 15 gennaio 1885. Leggi il testo vigente →

[1]L'esercizio provvisorio delle ferrovie dell'Alta Italia, assunto dal Governo in forza della legge 8 luglio 1878, n. 4438 (Serie 2ª), sara', dal 1° gennaio 1882, continuato colle norme della stessa legge fino al 31 dicembre dello stesso anno. 1 2

[2]Il Ministro dei Lavori Pubblici, sentito il Consiglio dei Ministri, sottoporra' all'approvazione del Re le modificazioni riconosciute convenienti al regolamento di cui e' parola nell'art. 17 della legge per il miglior andamento del servizio.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 25 dicembre 1883, n. 1789

1

La L. 25 dicembre 1883, n. 1789 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'esercizio provvisorio delle ferrovie dell'Alta Italia e delle ferrovie Romane assunto dal Governo in forza della legge 8 luglio 1878, n. 4438 (Serie 2ª), e 25 dicembre 1881, n. 545 (Serie 3ª), sara' continuato colle norme delle leggi stesse dal 1° gennaio al 30 giugno 1884".

L. 30 giugno 1884, n. 2451

2

La L. 30 giugno 1884, n. 2451 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'esercizio provvisorio delle Strade Ferrate dell'Alta Italia e delle Strade Ferrate Romane, assunto dal governo in forza delle leggi 8 luglio 1878, n. 4438 (Serie 2ª), e 25 dicembre 1881, n. 545 (Serie 3ª), sara' continuato colle norme delle leggi stesse dal 1° luglio al 31 dicembre 1884".

Testo in vigore dal 17 luglio 1884 al 15 gennaio 1885

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 luglio 1884

Confronto con la versione in vigore dal 14 gennaio 1884 al 17 luglio 1884.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 30 giugno 1884, n. 2451

    La L. 30 giugno 1884, n. 2451 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'esercizio provvisorio delle Strade Ferrate dell'Alta Italia e delle Strade Ferrate Romane, assunto dal governo in forza delle leggi 8 luglio 1878, n. 4438 (Serie 2ª), e 25 dicembre 1881, n. 545 (Serie 3ª), sara' continuato colle norme delle leggi stesse dal 1° luglio al 31 dicembre 1884".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1881-12-25;545~art1 · fonte del testo

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