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[1]L'esercizio provvisorio delle ferrovie dell'Alta Italia, assunto dal Governo in forza della legge 8 luglio 1878, n. 4438 (Serie 2ª), sara', dal 1° gennaio 1882, continuato colle norme della stessa legge fino al 31 dicembre dello stesso anno.
[2]Il Ministro dei Lavori Pubblici, sentito il Consiglio dei Ministri, sottoporra' all'approvazione del Re le modificazioni riconosciute convenienti al regolamento di cui e' parola nell'art. 17 della legge per il miglior andamento del servizio.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1881 al 14 gennaio 1884
