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[1]E' approvata l'annessa convenzione 13 dicembre 1913, stipulata, a nome del Governo, dal ministro del tesoro coi rappresentanti della Banca d'Italia, e relativa alla proroga della gestione, da parte della Banca medesima, del servizio di tesoreria fino al 31 dicembre 1923. 1
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 31 dicembre 1913.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Tedesco - Facta - Nitti.
[6]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 31 dicembre 1923, n. 3060, convertito, senza modificazioni, dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la proroga della presente convenzione fino al 31 dicembre 1930.
Testo in vigore dal 1 gennaio 1924 al 16 dicembre 2009
