Che proroga il corso legale dei biglietti degli Istituti di emissione, nonche' le norme contenute nell'art. 2 della legge 29 dicembre 1912, n. 1346; e che approva la convenzione 13 dicembre 1913 per la proroga della gestione da parte della Banca d'Italia del servizio di tesoreria. (013U1393)
- ConvenzioneArtt. 1–2 · 2 articoli