Art. 1 (Convenzione)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1913
Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1913 al 16 dicembre 2009. 220 parole tolte, 23 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: CONVENZIONE.
tolto: Questo giorno tredici del mese di dicembre dell'anno 1913, in Roma, tra il Governo italiano, rappresentato dal ministro del tesoro, cav. G. C. avv. Francesco Tedesco, e la Banca d'Italia, rappresentata dal cav. G. C. prof. Bonaldo Stringher, direttore generale della Banca medesima, e dai signori Bertarelli gr. uff. Tomaso, presidente del Consiglio superiore della Banca, e Castelli della Vinca comm. avv. Giovanni, segretario del Consiglio stesso, si e' convenuto quanto segue:
tolto: Art. 1.
tolto: Le disposizioni riguardanti il servizio di tesoreria dello Stato assunto dalla Banca d'Italia, a tenore degli articoli 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 della Convenzione tra il ministro del tesoro e la Banca d'Italia del di 30 ottobre 1899, approvata col R. decreto 10 dicembre 1894, n. 533, convertito nella legge 8 agosto 1895, n. 436 (articolo 28), sono prorogate a tutto il 31 dicembre 1923, con le seguenti modificazioni:
tolto: La cauzione da prestarsi dalla Banca d'Italia a garanzia della gestione della R. tesoreria, cosi' nel Regno come nelle Colonie, e' fissata nella somma complessiva di lire centodieci milioni.
tolto: Ad estensione del disposto dell'art. 5 della legge 29 dicembre 1912, n. 1346, siffatta cauzione potra' essere costituita, fino alla concorrenza di lire sessanta milioni, mediante annotazione di vincolo sui titoli dalla Banca dati in cauzione per l'esercizio delle ricevitorie e casse provinciali.aggiunto: Convenzione-art. 1 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1913-12-31;1393~convenzione-art1 · fonte del testo
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