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Gli interventi su questo articolo(4)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 30 giugno 1886, n. 3944
1La L. 30 giugno 1886, n. 3944 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il corso legale dei biglietti degli Istituti di emissione, e le altre disposizioni contenute nella legge 28 giugno 1885, n. 3167 (Serie 3ª), sono prorogati a tutto il 30 giugno 1887".
L. 30 giugno 1887, n. 4625
2La L. 30 giugno 1887, n. 4625 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il corso legale dei biglietti degli Istituti di emissione e' prorogato al 30 giugno 1888, ferme le speciali prescrizioni degli articoli 45 della legge 30 aprile 1874, n. 1920 (Serie 2ª), 16 della legge 7 aprile 1881, n. 133 (Serie 3ª), e 2, 3 e 4 della legge 28 giugno 1885, n. 3167 (Serie 3ª)".
L. 30 giugno 1888, n. 5486
3La L. 30 giugno 1888, n. 5486 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il corso legale dei biglietti degli Istituti di emissione e' prorogato al 30 giugno 1889, ferme le speciali prescrizioni degli articoli 15 della legge 30 aprile 1874, num. 1920 (Serie 2ª), 16 della legge 7 aprile 1881, n. 133 (Serie 3ª), e 2, 3 e 4 della legge 28 giugno 1885, n. 3167 (Serie 3ª)".
L. 30 giugno 1889, n. 6143
4La L. 30 giugno 1889, n. 6143 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il corso legale dei biglietti degli Istituti di emissione e' prorogato al 31 dicembre 1889, ferme le speciali prescrizioni degli articoli 15 della legge 30 aprile 1874 N.° 1920 (serie 2.ª), 16 della legge 7 aprile 1881 N.° 133 (serie 3.ª) e' 2, 3 e 4 della legge 28 giugno 1885, N.° 3167 (serie 3.ª)".
Testo in vigore dal 15 luglio 1889 al 16 dicembre 2009
