Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 luglio 1887 al 15 luglio 1888. Leggi il testo vigente →
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 30 giugno 1886, n. 3944
1La L. 30 giugno 1886, n. 3944 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il corso legale dei biglietti degli Istituti di emissione, e le altre disposizioni contenute nella legge 28 giugno 1885, n. 3167 (Serie 3ª), sono prorogati a tutto il 30 giugno 1887".
L. 30 giugno 1887, n. 4625
2La L. 30 giugno 1887, n. 4625 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il corso legale dei biglietti degli Istituti di emissione e' prorogato al 30 giugno 1888, ferme le speciali prescrizioni degli articoli 45 della legge 30 aprile 1874, n. 1920 (Serie 2ª), 16 della legge 7 aprile 1881, n. 133 (Serie 3ª), e 2, 3 e 4 della legge 28 giugno 1885, n. 3167 (Serie 3ª)".
Testo in vigore dal 15 luglio 1887 al 15 luglio 1888
