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Il corso legale dei biglietti degli Istituti di emissione e' prorogato al 30 giugno 1886, ferme le speciali prescrizioni degli articoli 15 della legge 30 aprile 1874, numero 1920 (serie 2ª), e 16 della legge 7 aprile 1881, numero 133 (serie 3ª). 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 30 giugno 1886, n. 3944
1La L. 30 giugno 1886, n. 3944 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il corso legale dei biglietti degli Istituti di emissione, e le altre disposizioni contenute nella legge 28 giugno 1885, n. 3167 (Serie 3ª), sono prorogati a tutto il 30 giugno 1887".
Testo in vigore dal 16 luglio 1886 al 15 luglio 1887
