Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 luglio 1886 al 15 luglio 1887. Leggi il testo vigente →

Il corso legale dei biglietti degli Istituti di emissione e' prorogato al 30 giugno 1886, ferme le speciali prescrizioni degli articoli 15 della legge 30 aprile 1874, numero 1920 (serie 2ª), e 16 della legge 7 aprile 1881, numero 133 (serie 3ª). 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 30 giugno 1886, n. 3944

1

La L. 30 giugno 1886, n. 3944 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il corso legale dei biglietti degli Istituti di emissione, e le altre disposizioni contenute nella legge 28 giugno 1885, n. 3167 (Serie 3ª), sono prorogati a tutto il 30 giugno 1887".

Testo in vigore dal 16 luglio 1886 al 15 luglio 1887

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 luglio 1886

Confronto con la versione in vigore dal 28 giugno 1885 al 16 luglio 1886.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 30 giugno 1886, n. 3944

    La L. 30 giugno 1886, n. 3944 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il corso legale dei biglietti degli Istituti di emissione, e le altre disposizioni contenute nella legge 28 giugno 1885, n. 3167 (Serie 3ª), sono prorogati a tutto il 30 giugno 1887".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1885-06-28;3167~art1 · fonte del testo

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