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[1]La Giunta sara' composta di quindici membri, dei quali sei senatori e sei deputati nominati dalle rispettive Camere, e tre con decreto Reale sentito il Consiglio dei Ministri.
[2]La Giunta eleggera' nel suo seno il proprio presidente.
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 19 giugno 1879, n. 4970
2La L. 19 giugno 1879, n. 4970 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che e' prorogato di sei mesi il termine stabilito dal presente articolo.
L. 24 dicembre 1879, n. 5205
3La L. 24 dicembre 1879, n. 5205 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che e' prorogato di sei mesi il termine stabilito dal presente articolo, per l'inchiesta sull'esercizio delle ferrovie italiane.
L. 1 luglio 1880, n. 5525
4La L. 1 luglio 1880, n. 5525 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che e' stabilito a tutto il 31 dicembre 1880 il termine di cui alla presente legge, per l'inchiesta sull'esercizio delle ferrovie italiane.
Testo in vigore dal 24 luglio 1880 al 16 dicembre 2009
