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[1]La Giunta sara' composta di quindici membri, dei quali sei senatori e sei deputati nominati dalle rispettive Camere, e tre con decreto Reale sentito il Consiglio dei Ministri.
[2]La Giunta eleggera' nel suo seno il proprio presidente.
[3]Essa presentera' la sua relazione al Governo del Re entro il primo semestre dell'anno 1879. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 19 giugno 1879, n. 4970
2La L. 19 giugno 1879, n. 4970 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che e' prorogato di sei mesi il termine stabilito dal presente articolo.
Testo in vigore dal 31 luglio 1879 al 17 gennaio 1880
