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[1]La Giunta sara' composta di quindici membri, dei quali sei senatori e sei deputati nominati dalle rispettive Camere, e tre con decreto Reale sentito il Consiglio dei Ministri.
[2]La Giunta eleggera' nel suo seno il proprio presidente.
[3]Essa presentera' la sua relazione al Governo del Re entro il primo semestre dell'anno 1879.
Testo in vigore dal 10 luglio 1878 al 31 luglio 1879
