Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 ottobre 1919 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Agli ufficiali giudiziari gia' in servizio prima della promulagione della legge 12 dicembre 1907, n. 754, che non si sono valsi della facolta' di cui all'art. 2 della legge stessa nel termine ivi stabilito, e' nuovamente concessa la facolta' da iscriversi alla Cassa di previdenza, con decorrenza a tutti gli effetti dalla data della relativa domanda, e col riscatto, fino al massimo di 15, degli anni di servizio prestati precedentemente al 1° gennaio 1908, purche' ne facciano domanda entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, o dalla loro riassunzione in servizio se non vi si trovano alla data della sua promulgazione.
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 234, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 30, comma 1) che "All'art. 3 della legge 2 luglio 1912, n. 675 e' sostituita la seguente disposizione. Il procuratore dell'attore o in mancanza la parte attrice versera' all'ufficiale giudiziario della pretura, all'atto della costituzione all'udienza, la somma fissa di L. 1 per diritti di chiamata. I procuratori delle parti in causa all'atto della iscrizione al ruolo o della costituzione all'udienza verseranno per i diritti di cui sopra la somma di L. 2 all'ufficiale giudiziario del tribunale e di L. 3 all'ufficiale giudiziario della Corte di appello. Gli avvocati delle parti in causa all'atto del deposito del ricorso e del controricorso verseranno per diritti di chiamata la somma fissa di L. 4 all'ufficiale giudiziario della Corte di cassazione. Gli ufficiali giudiziari dovranno rilasciare analoghe ricevute che saranno esibite immediatamente al cancelliere per la chiamata della causa nelle preture e per la iscrizione della causa a ruolo nei tribunali e nelle Corti. Le somme riscosse dagli ufficiali giudiziari per tale titolo saranno versate nello stesso giorno alla cancelleria, la quale provvedera' senza indugio al deposito prescritto dalla legge 2 luglio 1912, numero 675".
Il D.L. Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 234, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, come modificato dal Regio D.L. 17 luglio 1919, n. 1240, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 30, comma 1) che "All'art. 3 della legge 2 luglio 1912, n. 675 e' sostituita la seguente disposizione. Il procuratore dell'attore o in mancanza la parte attrice versera' all'ufficiale giudiziario della pretura, all'atto della costituzione all'udienza, la somma fissa di L. 1 per diritti di chiamata. I procuratori delle parti in causa all'atto della iscrizione al ruolo o della costituzione all'udienza verseranno per i diritti di chiamata la somma di lire due all'ufficiale giudiziario del tribunale e di lire quattro all'ufficiale giudiziario della Corte di appello. Gli avvocati delle parti in causa all'atto del deposito del ricorso e del controricorso verseranno per diritti di chiamata la somma fissa di lire cinque all'ufficiale giudiziario della Corte di cassazione. Gli ufficiali giudiziari dovranno rilasciare analoghe ricevute che saranno esibite immediatamente al cancelliere per la chiamata della causa nelle preture e per la iscrizione della causa a ruolo nei tribunali e nelle Corti. Le somme riscosse dagli ufficiali giudiziari per tale titolo saranno versate nello stesso giorno alla cancelleria, la quale provvedera' senza indugio al deposito prescritto dalla legge 2 luglio 1912, numero 675".
Il Regio D.L. 2 settembre 1919, n. 1626, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 29, comma 1) che "All'art. 3 della legge 2 luglio 1912, n. 675, e' sostituita la seguente disposizione: L'attore, o il suo procuratore, paga all'ufficiale giudiziario della pretura, all'atto della costituzione all'udienza, la somma fissa di lira una per diritti di chiamata. I procuratori delle parti all'atto della iscrizione al ruolo o della costituzione all'udienza pagano per gli stessi diritti la somma di lire due all'ufficiale giudiziario del tribunale e di lire quattro all'ufficiale giudiziario della Corte di appello. Gli avvocati delle parti all'atto del deposito del ricorso e del controricorso pagano per diritti di chiamata la somma fissa di lire cinque all'ufficiale giudiziario della Corte di cassazione. Gli ufficiali giudiziari ne rilasciano ricevute che saranno esibite al cancelliere per la chiamata della causa nelle preture e per la iscrizione della causa a ruolo nei tribunali e nelle Corti. Le somme riscosse dagli ufficiali giudiziari per tale titolo saranno versate nello stesso giorno alla cancelleria, la quale provvedera' senza indugio al deposito prescritto dalla legge 2 luglio 1912, n. 675".
Testo in vigore dal 3 ottobre 1919 al 16 dicembre 2009
