Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 marzo 1919 al 12 agosto 1919. Leggi il testo vigente →

[1]Agli ufficiali giudiziari gia' in servizio prima della promulagione della legge 12 dicembre 1907, n. 754, che non si sono valsi della facolta' di cui all'art. 2 della legge stessa nel termine ivi stabilito, e' nuovamente concessa la facolta' da iscriversi alla Cassa di previdenza, con decorrenza a tutti gli effetti dalla data della relativa domanda, e col riscatto, fino al massimo di 15, degli anni di servizio prestati precedentemente al 1° gennaio 1908, purche' ne facciano domanda entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, o dalla loro riassunzione in servizio se non vi si trovano alla data della sua promulgazione.

[2]Per gli ufficiali giudiziari pero' che non furono in servizio per l'intero anno 1908 e che, avendolo riassunto prima dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano gia' fatto domanda di adesione alla Cassa, la iscrizione avra' effetto dalla data di tale domanda. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

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Il D.L. Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 234, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 30, comma 1) che "All'art. 3 della legge 2 luglio 1912, n. 675 e' sostituita la seguente disposizione. Il procuratore dell'attore o in mancanza la parte attrice versera' all'ufficiale giudiziario della pretura, all'atto della costituzione all'udienza, la somma fissa di L. 1 per diritti di chiamata. I procuratori delle parti in causa all'atto della iscrizione al ruolo o della costituzione all'udienza verseranno per i diritti di cui sopra la somma di L. 2 all'ufficiale giudiziario del tribunale e di L. 3 all'ufficiale giudiziario della Corte di appello. Gli avvocati delle parti in causa all'atto del deposito del ricorso e del controricorso verseranno per diritti di chiamata la somma fissa di L. 4 all'ufficiale giudiziario della Corte di cassazione. Gli ufficiali giudiziari dovranno rilasciare analoghe ricevute che saranno esibite immediatamente al cancelliere per la chiamata della causa nelle preture e per la iscrizione della causa a ruolo nei tribunali e nelle Corti. Le somme riscosse dagli ufficiali giudiziari per tale titolo saranno versate nello stesso giorno alla cancelleria, la quale provvedera' senza indugio al deposito prescritto dalla legge 2 luglio 1912, numero 675".

Testo in vigore dal 25 marzo 1919 al 12 agosto 1919

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 marzo 1919

Confronto con la versione in vigore dal 6 luglio 1912 al 25 marzo 1919.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 234, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 30, comma 1) che "All'art. 3 della legge 2 luglio 1912, n. 675 e' sostituita la seguente disposizione. Il procuratore dell'attore o in mancanza la parte attrice versera' all'ufficiale giudiziario della pretura, all'atto della costituzione all'udienza, la somma fissa di L. 1 per diritti di chiamata. I procuratori delle parti in causa all'atto della iscrizione al ruolo o della costituzione all'udienza verseranno per i diritti di cui sopra la somma di L. 2 all'ufficiale giudiziario del tribunale e di L. 3 all'ufficiale giudiziario della Corte di appello. Gli avvocati delle parti in causa all'atto del deposito del ricorso e del controricorso verseranno per diritti di chiamata la somma fissa di L. 4 all'ufficiale giudiziario della Corte di cassazione. Gli ufficiali giudiziari dovranno rilasciare analoghe ricevute che saranno esibite immediatamente al cancelliere per la chiamata della causa nelle preture e per la iscrizione della causa a ruolo nei tribunali e nelle Corti. Le somme riscosse dagli ufficiali giudiziari per tale titolo saranno versate nello stesso giorno alla cancelleria, la quale provvedera' senza indugio al deposito prescritto dalla legge 2 luglio 1912, numero 675".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1912-07-02;675~art3 · fonte del testo

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