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[1]Agli ufficiali giudiziari gia' in servizio prima della promulagione della legge 12 dicembre 1907, n. 754, che non si sono valsi della facolta' di cui all'art. 2 della legge stessa nel termine ivi stabilito, e' nuovamente concessa la facolta' da iscriversi alla Cassa di previdenza, con decorrenza a tutti gli effetti dalla data della relativa domanda, e col riscatto, fino al massimo di 15, degli anni di servizio prestati precedentemente al 1° gennaio 1908, purche' ne facciano domanda entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, o dalla loro riassunzione in servizio se non vi si trovano alla data della sua promulgazione.
[2]Per gli ufficiali giudiziari pero' che non furono in servizio per l'intero anno 1908 e che, avendolo riassunto prima dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano gia' fatto domanda di adesione alla Cassa, la iscrizione avra' effetto dalla data di tale domanda.
Testo in vigore dal 6 luglio 1912 al 25 marzo 1919
