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[1]Sara' punito col carcere non minore di sei mesi ed estensibile a tre anni, e con multa estensibile a lire 500, colui che avra' riprodotto o contraffatto il bollo di carte da giuoco, o avra' falsificato punzoni, bolli od altri istrumenti atti a tale contraffazione, o fatto scientemente uso di tali punzoni, bolli ed altri istrumenti falsificati.
[2]Colla stessa pena sara' punito chi, colla previa intelligenza dei falsificatori, avra' procurato l'introduzione nel Regno o la vendita di carte munite di bollo falso.
[3]La pena sara' del carcere da quattro mesi a due anni e la multa sino a lire 500, se chi avra' introdotte nel Regno o procurato la vendita delle carte sulle quali e' impresso il bollo falso non aveva coi falsari concerti anteriori alla falsificazione.
[4]Colui che avendo acquistato in buona fede delle carte da giuoco con bollo falso le avra' vendute dopo riconosciuto il difetto, sara' punito con multa estensibile fino alle 500 lire.
[5]Non sara' mai inflitto il minimo delle pene stabilite dal presente articolo allorche' il colpevole sara' un fabbricante o commerciante di carte da giuoco.
[6]2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2879
2Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2879 ha disposto (con l'art. 13, comma 5) che "Il massimo delle multe stabilite dagli articoli 5, 6 e 7 della legge 29 giugno 1879, n. 5165 (serie 2ª) e' elevato a L. 6000".
Testo in vigore dal 1 gennaio 1924 al 16 dicembre 2009
