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[1]Sara' punito col carcere non minore di sei mesi ed estensibile a tre anni, e con multa estensibile a lire 500, colui che avra' riprodotto o contraffatto il bollo di carte da giuoco, o avra' falsificato punzoni, bolli od altri istrumenti atti a tale contraffazione, o fatto scientemente uso di tali punzoni, bolli ed altri istrumenti falsificati.

[2]Colla stessa pena sara' punito chi, colla previa intelligenza dei falsificatori, avra' procurato l'introduzione nel Regno o la vendita di carte munite di bollo falso.

[3]La pena sara' del carcere da quattro mesi a due anni e la multa sino a lire 500, se chi avra' introdotte nel Regno o procurato la vendita delle carte sulle quali e' impresso il bollo falso non aveva coi falsari concerti anteriori alla falsificazione.

[4]Colui che avendo acquistato in buona fede delle carte da giuoco con bollo falso le avra' vendute dopo riconosciuto il difetto, sara' punito con multa estensibile fino alle 500 lire.

[5]Non sara' mai inflitto il minimo delle pene stabilite dal presente articolo allorche' il colpevole sara' un fabbricante o commerciante di carte da giuoco.

Testo in vigore dal 17 dicembre 1879 al 1 gennaio 1924

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1879-06-29;5165~art5 · fonte del testo

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