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Sugli stampati o manoscritti che si affiggono al pubblico, quando siano identici e vengono con unica richiesta presentati all'ufficio del bollo straordinario per essere bollati mediante il punzone in numero superiore a cento, sara' accordato un abbuono del quinto della tassa stabilita dall'art. 20, § 2, n. 4, della predetta legge sull' importo dei bolli da cento a mille e di due quinti per ogni maggior numero oltre i mille.

Testo in vigore dal 16 luglio 1887 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1887-07-14;4702~art11 · fonte del testo

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