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Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 23 luglio 1868 al 16 dicembre 2009. 829 parole tolte, 20 parole aggiunte in 31 capoversi.

tolto: Alla Tariffa delle tasse di registro sono fatte le seguenti modificazioni:

tolto: Parte prima della Tariffa.

tolto: A) Il decreto del Prefetto, indicato nell'articolo 53 della Legge 25 giugno 1865, sara' sottoposto a registrazione, nell'atto della quale sara' pagata la tassa dei trasferimenti a titolo oneroso, giusta l'articolo 1 della Tariffa annessa alla Legge sul registro.

tolto: Per questa registrazione e pel pagamento della relativa tassa sono applicabili le norme stabilite negli articoli 86 e 141 della Legge di registro, per gli atti e contratti di alienazione.

tolto: B) Le tasse proporzionali, fissate in detta prima parte in ragione di lire 2.50, lire 1.25, e lire 1 per cento, sono rispettivamente elevate, la prima a lire 3, la seconda e la terza a lire 1.50 per ogni cento lire.

tolto: Per la compra e vendita di navi e merci fra commercianti, la tassa sara' di centesimi 50 per ogni cento lire di prezzo.

tolto: C) La tassa proporzionale di centesimi 50, di che all'articolo 95 della Tariffa, e' portata a lire 1.20 per ogni cento lire; e' abrogata la seconda parte di detto articolo.

tolto: D) La tassa proporzionale, stabilita dall'articolo 96, e' elevata a lire 3 per ogni cento lire.

Mostra gli altri 23 capoversi cambiati

tolto: E) La tassa proporzionale, di che all'articolo 97, e' elevata a lire 6 per cento, quanto alle donazioni, assegnazioni o liberalita' ivi indicate, quando hanno luogo tra zii e nipoti, o tra prozii e pronipoti.

tolto: F) La tassa proporzionale, stabilita dall'articolo 98, e' portata a lire 8 per cento.

tolto: G) All'articolo 104 della Tariffa e' aggiunta la seguente disposizione:

tolto: «Sono soggetti alla tassa fissa di lire 1 i certificati o dichiarazioni di conformita' o autenticazione delle copie, o estratti di atti, o documenti in forma pubblica o privata, fatte dai notai, archivisti od altri pubblici ufficiali autorizzati.

tolto: L'autenticazione delle firme apposte nelle scritture private, di cui all'articolo 1323 del Codice civile, e' soggetta alla tassa di lire 1 se una sola e' la firma che viene autenticata; se le firme sono piu', la prima e' soggetta alla detta tassa di lire 1; ognuna delle altre alla tassa di centesimi 50.

tolto: Pel pagamento della tassa non si computano le firme dei testimoni.»

tolto: Le tasse prescritte in questa lettera G saranno soddisfatte mediante l'apposizione di marche di registrazione. Queste saranno applicate prima che sia scritto l'atto, e verranno annullate facendovi passar sopra due o piu' righe della scrittura che costituisce l'atto.

tolto: Sono eccettuate dalla tassa sopra stabilita le autenticazioni, dichiarazioni e certificati anzidetti, relativi agli atti di che nell'articolo 143 della Legge di registro, a quelli di usciere, e alle sentenze ed atti giudiziari pei quali e' provveduto alla lettera N del presente articolo.

tolto: Parte seconda della Tariffa.

tolto: H) La tassa di che all'articolo 105 e' estesa all'intiero asse creditario, ed e' elevata a lire 1.20 per ogni cento lire.

tolto: I) La tassa stabilita dall'articolo 106 e' portata a lire 3 per cento.

tolto: L) La tassa fissata dall'articolo 108 e' elevata a lire 6 per cento, quanto alle trasmissioni che hanno luogo tra zii e nipoti, o tra prozii e pronipoti.

tolto: M) La tassa di che all'articolo 109 e' portata all'8 per cento.

tolto: Parte terza della Tariffa

tolto: N) Le disposizioni della Tariffa relative alle prime copie delle sentenze saranno applicate alla registrazione degli originali.

tolto: Quando gli originali siano stati registrati, le copie che saranno dai cancellieri rilasciate, o anche solo autenticate o munite di visto delle sentenze, dei provvedimenti o dei decreti, sieno definitivi, sieno non definitivi, e compresi o non compresi nei numeri 127 e 129 della Tariffa annessa alla Legge sul registro, verranno tutte rispettivamente assoggettate alle tasse segnate nel suddetto numero 129, secondo i vari Magistrati che pronunciarono la sentenza, il provvedimento o il decreto.

tolto: Le copie di provvedimenti delle Corti di cassazione, indicati nell'articolo 128 di detta Tariffa, sieno o non sieno definitivi, saranno assoggettate alla tassa di lire 4.

tolto: Queste medesime tasse saranno rispettivamente pagate secondo i diversi Magistrati avanti dei quali procedesi, per le copie di tutti in genere gli atti ricevuti dai cancellieri giudiziari o compiuti col loro intervento, anche per commissione o delegazione.

tolto: Sono tuttavia eccettuate le copie degli atti diversi da sentenze, i quali intervengono nei procedimenti contenziosi in materia civile e commerciale.

tolto: In tutti i casi sopradetti la tassa sara' corrisposta coll'applicazione di marche di registrazione, conformemente al disposto dall'articolo 72 della Legge sul registro.

tolto: Nella spedizione, o autenticazione, o apposizione di visto alle copie, il cancelliere dovra', sotto la pena in proprio di lire 10, dichiarare che l'originale venne registrato, riportando le indicazioni della nota di seguita registrazione.

tolto: O) Le tasse proporzionali di lire 1, stabilite dall'articolo 130, sono portate a lire 1.50 per cento.

tolto: P) Per gli atti d'usciere, che occorrono nei procedimenti contenziosi o in quelli di volontaria giurisdizione, le tasse di lire 2, lire 1, e centesimi 50, determinate dalla seconda parte dell'articolo 130, saranno applicate secondo che il procedimento sia di competenza di una Corte, di un Tribunale civile o di commercio, oppure di una Pretura.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1868-07-19;4480~art11 · fonte del testo

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