Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1887
Confronto con la versione in vigore dal 16 luglio 1887 al 16 dicembre 2009. 202 parole tolte, 20 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: La tassa di centesimi 5 stabilita dall'art. 20, n. 7, della legge sul bollo 13 settembre 1874, n. 2077, e dall'art. 10' della legge 11 gennaio 1880, n. 3430, e' portata a centesimi 10 per le quietanze o ricevute ordinarie per somma superiore a lire 100.
tolto: Per le quietanze dei pagamenti che si fanno dallo Stato, saranno dovute le anzidette tasse di bollo di centesimi 5 o 10, secondo che abbiano un importo non inferiore a lire 10 o superiore a lire 100, e staranno a carico esclusivo del creditore.
tolto: Da questa disposizione sono eccettuate:
tolto: 1. Le ricevute concernenti il Debito Pubblico dello Stato;
tolto: 2. Quelle dei sott'ufficiali di terra e di mare, delle guardie di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e carcerarie, nonche' degli operai delle manifatture dello Stato.
tolto: Nei pagamenti fatti sopra mandato collettivo, la tassa sara' applicata per ciascuno avente diritto, quand' anche la quietanza sia emessa da un mandatario, nell' interesse di piu' creditori.
tolto: Per gli impiegati governativi e delle pubbliche amministrazioni la tassa di quietanza sara' sempre di centesimi 5, qualunque sia l'importo pel quale la quietanza stessa viene emessa quando riguardi lo stipendio.
tolto: Il bollo di quietanza delle cambiali sara' aggiunto al bollo di emissione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1887-07-14;4702~art12 · fonte del testo
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