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[1]La sezione quarta del Consiglio di Stato decide, pronunziando anche in merito: Dei ricorsi nelle materie che, a termini delle leggi vigenti, sono attribuite alla decisione del Consiglio di Stato; Dei ricorsi per contestazioni fra comuni di diverse provincie per l'applicazione della tassa instituita dalla legge 11 agosto 1870, N. 5784, allegato O; Dei ricorsi per contestazioni sui confini di comuni o di provincie; Dei ricorsi diretti ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorita' amministrativa di conformarsi, in quanto riguarda il caso deciso, al giudicato dei tribunali che abbia riconosciuto la lesione di un diritto civile o politico; Dei ricorsi in materia di consorzi per strade le quali tocchino il territorio di piu' provincie e sopra contestazioni circa i provvedimenti pel regime delle acque pubbliche ai termini della prima parte dell'art. 124 legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche; Dei ricorsi contro il diniego dell'autorizzazione a stare in giudizio ad enti morali giuridici sottoposti alla tutela della pubblica Amministrazione.
[2]Nulla e' innovato, anche per le materie prevedute in questo articolo, alle disposizioni delle leggi vigenti, per quanto riguarda la competenza giudiziaria.
[3]((1))
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
che "Alle materie sottoposte alle decisioni di merito della quarta sezione del Consiglio di Stato ai termini dell'articolo 4 della legge 31 marzo 1889, n. 5992, sono aggiunte le seguenti: 1. Ricorsi contro il decreto emanato dal prefetto per provvedere, ai termini del secondo capoverso dell'articolo 106 della legge comunale e provinciale, all'amministrazione delle proprieta' od attivita' patrimoniali delle frazioni o agli interessi dei parrocchiani, che fossero in opposizione con quelli del comune o di altre frazioni del medesimo; 2. Ricorsi contro il decreto del prefetto che, in seguito a reclamo di parte o d'ufficio, abbia provveduto per regolare o vietare l'esercizio di industrie insalubri o pericolose, ai termini degli articoli 32, 33 e 34 della legge sulla pubblica sicurezza; 3. Contestazioni circa la competenza passiva delle spese ritenute rispettivamente obbligatorie per lo Stato, per la provincia e per il comune, a termini delle leggi vigenti in materia di sanita' pubblica; e ricorsi intorno alla competenza in materia di spedalita' tra provincia e provincia; 4. Ricorsi in materia di consorzi per opere idrauliche per le quali provvede lo Stato in concorso delle provincie e degli interessati, o alle quali concorre lo Stato nell'interesse generale; 5. Ricorsi in materia di concorso di spesa per opere di bonificazione eseguite direttamente dallo Stato col concorso delle provincie, dei comuni e dei proprietari interessati; 6. Ricorsi intorno alla classificazione delle strade provinciali, e contro le deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa intorno alla classificazione delle strade comunali; 7. Ricorsi contro provvedimenti della pubblica Amministrazione in merito ad opere di privato interesse, esistenti o che potessero occorrere attorno alle strade nazionali, od alla costruzione o riparazione dei muri od altri sostegni attorno alle strade medesime; 8. Ricorsi contro i provvedimenti del prefetto e contro le deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa in materia di apertura, ricostruzione o manutenzione delle strade comunali e provinciali; 9. Ricorsi contro le deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa in materia di pedaggi sui ponti o sulle strade provinciali o comunali; 10. Ricorsi contro provvedimenti ordinati dal prefetto a norma di quanto e' prescritto nell'articolo 378 della legge 20 marzo 1865, allegato F, sui lavori pubblici, relativi ad opere pubbliche delle provincie o dello Stato".
Testo in vigore dal 1 luglio 1891 al 16 dicembre 2009
