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[1]La sezione quarta del Consiglio di Stato decide, pronunziando anche in merito: Dei ricorsi nelle materie che, a termini delle leggi vigenti, sono attribuite alla decisione del Consiglio di Stato; Dei ricorsi per contestazioni fra comuni di diverse provincie per l'applicazione della tassa instituita dalla legge 11 agosto 1870, N. 5784, allegato O; Dei ricorsi per contestazioni sui confini di comuni o di provincie; Dei ricorsi diretti ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorita' amministrativa di conformarsi, in quanto riguarda il caso deciso, al giudicato dei tribunali che abbia riconosciuto la lesione di un diritto civile o politico; Dei ricorsi in materia di consorzi per strade le quali tocchino il territorio di piu' provincie e sopra contestazioni circa i provvedimenti pel regime delle acque pubbliche ai termini della prima parte dell'art. 124 legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche; Dei ricorsi contro il diniego dell'autorizzazione a stare in giudizio ad enti morali giuridici sottoposti alla tutela della pubblica Amministrazione.

[2]Nulla e' innovato, anche per le materie prevedute in questo articolo, alle disposizioni delle leggi vigenti, per quanto riguarda la competenza giudiziaria.

Testo in vigore dal 1 aprile 1889 al 1 luglio 1891

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1889-03-31;5992~art4 · fonte del testo

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