Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1889
Confronto con la versione in vigore dal 1 aprile 1889 al 16 dicembre 2009. 295 parole tolte, 20 parole aggiunte in 14 capoversi.
tolto: Gli articoli 1, 4 e 14 della legge 20 marzo 1865, allegato D, sono modificati come segue:
tolto: Art. 1. Il Consiglio di Stato si compone del presidente, di quattro presidenti di sezione, di trentadue consiglieri, di otto referendari, di un segretario generale e di quattro segretari di sezione.
tolto: Art. 4. I presidenti ed i consiglieri di Stato non possono essere rimossi, ne' sospesi, ne' collocati a riposo d'ufficio; ne' allontanati in qualsivoglia altro modo, se non nei casi e con lo adempimento delle condizioni seguenti:
tolto: 1. Non possono essere destinati ad altro pubblico ufficio, se non col loro consenso;
tolto: 2. Non possono essere collocati a riposo di ufficio, se non quando, per infermita' o per debolezza di mente, non sieno piu' in grado di adempiere convenientemente ai doveri della carica;
tolto: 3. Non possono essere sospesi, se non per negligenza nell'adempimento dei loro doveri o per irregolare e censurabile condotta;
tolto: 4. Non possono essere rimossi dall'ufficio, se non quando abbiano ricusato di adempiere ad un dovere del proprio ufficio imposto dalle leggi o dai regolamenti; quando abbiano dato prova di abituale negligenza, ovvero con fatti gravi abbiano compromessa la loro riputazione personale o la dignita' del collegio al quale appartengono.
tolto: I provvedimenti preveduti nei paragrafi 2, 3 e 4 di questo articolo debbono essere emanati per decreto Reale, sopra proposta motivata del ministro dell'interno, udito il parare del Consiglio di Stato in sessione plenaria e dopo deliberazione del Consiglio dei ministri.
tolto: Art. 14. Le sezioni in cui si divide il Consiglio di Stato sono quattro:
tolto: 1ª dell'interno;
tolto: 2ª di grazia e giustizia e culti;
tolto: 3ª delle finanze;
tolto: 4ª per la giustizia amministrativa.
tolto: Ciascuna sezione e' presieduta da un presidente. Il presidente del Consiglio presiede le adunanze generali e puo' presiedere le sezioni nelle quali reputasse d'intervenire.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1889-03-31;5992~art1 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.