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[1]All'articolo 89 della legge elettorale politica ed all'art. 92 della legge comunale e provinciale sono sostituiti i seguenti:
[2]Art. (a). Chiunque, essendovi legalmente obbligato non compie, nei tempi e nei modi prescritti, le operazioni per la revisione delle liste degli elettori, la compilazione e l'affissione degli elenchi, o non fa eseguire le notificazioni relative, e' punito con ammenda da L. 50 a 500.
[3]Se il fatto e' commesso dolosamente la pena e' della detenzione sino ad un anno o della multa da L. 100 sino a 3000.
[4]Art. (b). Chiunque esegue la iscrizione o la cancellazione di un elettore, nelle liste o negli elenchi, senza i documenti prescritti dalla legge, e' punito con multa da L. 50 a 300.
[5]Se l'iscrizione o la cancellazione e' dolosa, colui che ne e' responsabile e' punito con la detenzione sino a tre mesi o con la multa sino a L. 1000 e sempre con la interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da due a cinque anni.
[6]Art. (c). Chiunque forma una lista o un elenco, o una nota di elettori, in tutto o in parte falsa, ovvero altera una lista, un elenco o una nota vera, o nasconde o sottrae od altera registri e certificati scolastici e' punito con la detenzione sino a tre anni, con multa sino a L. 3000 e con l'interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da tre a nove anni.
[7]Alla stessa pena soggiace chiunque sopprime o distrugge, in tutto o in parte un elenco, una lista o una nota di elettori o i documenti relativi.
[8]Art. (d). Chiunque, con qualsiasi mezzo atto ad ingannare o a sorprendere l'altrui buona fede, ottiene indebitamente per se' o per altri la iscrizione negli elenchi, nelle liste o nelle note degli elettori, o la cancellazione di uno o piu' elettori, e' punito con la detenzione sino ad un anno, con la multa sino a L. 2000, con la interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da tre a sei anni.
[9]Tali pene sono aumentate di un sesto se il colpevole sia un componente della Commissione comunale o provinciale, salvo sempre le maggiori pene comminate dal Codice penale per i reati di falso.
[10]Art. (e). Chiunque, essendo legalmente obbligato ad eseguire la iscrizione o la cancellazione del nome di un elettore, nelle liste e negli elenchi, omette di farlo, e' punito con un'ammenda da lire cinquanta a trecento.
[11]Se l'omissione e' dolosa, colui che n'e' responsabile e' punito con la detenzione sino a tre mesi, con la multa sino a lire mille, e sempre con l'interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da tre a sei anni.
[12]Art. (f). Chiunque, contrariamente alle disposizioni della presente legge, rifiuta di pubblicare ovvero di lasciar prendere notizia o copia degli elenchi, delle liste, delle note degli elettori e dei relativi documenti, e' punito con la detenzione sino a tre mesi o con la multa da lire cinquanta a mille e sempre con l'interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da tre a sei anni.
Testo in vigore dal 12 luglio 1894 al 16 dicembre 2009
