Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 12 luglio 1894 al 16 dicembre 2009. 3516 parole tolte, 20 parole aggiunte in 117 capoversi.

tolto: Agli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42 della legge 24 settembre 1882, n. 999, emendata dalla successiva legge del 5 maggio 1891, n. 210, sono sostituiti i seguenti:

tolto: Art. 15. Le liste elettorali devono essere compilate in doppio esemplare, e contenere, in ordine alfabetico, il cognome e nome e la paternita' di tutti gli elettori del comune con le indicazioni di cui all'articolo 18.

tolto: Con le stesse norme e guarentigie prescritte per la formazione delle liste, sara' compilato ed unito ad esse, un elenco degli elettori che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 14.

tolto: Art. 16. Le liste elettorali sono permanenti. Esse non possono essere modificate che in forza della revisione annua, alla quale si procede in conformita' alle disposizioni seguenti.

tolto: Art. 17. Il quindici dicembre di ogni anno il sindaco, con avviso da affiggersi all'albo pretorio o in altri luoghi pubblici, invita tutti coloro che, non essendo inscritti nelle liste, sono chiamati dalla presente legge all'esercizio del diritto elettorale, a domandare entro il 31 dello stesso mese la loro iscrizione.

tolto: Hanno diritto di essere inscritti anche coloro che, pur non avendo compiuto il ventunesimo anno di eta', lo compiono non piu' tardi del 15 maggio dell'anno successivo.

tolto: Art. 18. Ogni cittadino del Regno, che presenta la domanda per essere iscritto nella lista elettorale di un collegio, deve in essa dichiarare:

tolto: 1° la paternita', il luogo e la data della nascita;

Mostra gli altri 109 capoversi cambiati

tolto: 2° i titoli in virtu' dei quali domanda la iscrizione;

tolto: 3° le condizioni di domicilio civile o politico, e di abitazione, per gli effetti degli articoli 13, 24, 47. Se non ha l'abitazione nel comune, deve indicare in quale sezione elettorale chiede di essere inscritto; e, so il comune e' diviso fra piu' collegi, deve anche indicare in quale collegio chiede di essere iscritto.

tolto: I non cittadini devono giustificare l'adempimento dallo condizioni prescritte al n. 1° dell'articolo 1.

tolto: La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente. Nel caso che egli non la possa sottoscrivere, per fisico impedimento, e' tenuto ad unirvi una dichiarazione notarile che ne attesti i motivi.

tolto: Art. 19. Alla domanda si uniscono i documenti necessari a provare che il richiedente possiede i requisiti per essere elettore.

tolto: I documenti, titoli, certificati d'iscrizione nei ruoli delle imposte dirette, che fossero richiesti a tale oggetto, sono esenti da qualunqe tassa e spesa.

tolto: La prova voluta dal 1° paragrafo dell'articolo 2 deve risultare da certificato scolastico autenticato dall'ispettore scolastico del circondario.

tolto: Gli ispettori scolastici circondariali devono autenticare i certificati scolastici di proscioglimento dall'obbligo dell'istruzione primaria

tolto: Analogo certificato, per gli effetti di questa legge, puo' essere domandato e ottenuto anche da chi, non avendo compiuto nelle scuole comunali il corso elementare obbligatorio, si assoggetta ad un esperimento, nelle forme prescritte dalle leggi e dai regolamenti scolastici, innanzi al pretore del mandamento, assistito da un maestro elementare.

tolto: Le condizioni richieste dal numero 5 dell'articolo 2 della presente legge debbono essere comprovate da un'espressa attestazione firmata dal comandante del corpo o rilasciata insieme al foglio di congedo.

tolto: La domanda e i documenti annessi devono essere presentati nella segreteria comunale, e il segretario, all'atto della presentazione, ne rilascia ricevuta, con indicazione dei documenti esibiti.

tolto: Art. 20. E' istituita in ogni comune una Commissione per la revisione delle liste elettorali.

tolto: Essa e' composta del sindaco, che la presiede, di quattro commissari nei comuni il cui Consiglio ha da 15 a 30 componenti, e di sei negli altri.

tolto: I commissari per la revisione delle liste elettorali sono nominati dal Consiglio comunale nella sessione ordinaria di autunno, e scelti, anche fuori del Consiglio, fra gli elettori del comune.

tolto: Ciascun consigliere scrive sulla propria scheda un nome solo e si proclamano eletti coloro che raccolgono un numero di voti non inferiore a tre.

tolto: Con votazione separata e con le stesse forme si procede all'elezione di quattro commissari supplenti in ciascun comune.

tolto: I supplenti prendono parte alle operazioni della Commissione soltanto se mancano i commissari effettivi, e in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti dal Consiglio comunale.

tolto: I commissari e i supplenti durano in ufficio un biennio, e non possono essere riconfermati pel biennio successivo.

tolto: La Commissione e' assistita dal segretario comunale, che non ha voto deliberativo; ma puo' motivare il suo parere sopra ogni proposta o deliberazione.

tolto: La motivazione deve risultare dai verbali di cui all'art. 26.

tolto: Art. 21. Se il Consiglio comunale e' sciolto al tempo designato per la nomina dei commissari, questa ha luogo appena il Consiglio e' ricostituito. Se il Consiglio e' sciolto al tempo designato per la revisione delle liste elettorali, funziona la Commissione dell'anno precedente, presieduta dal commissario regio.

tolto: Art. 22. Il sindaco, o chi ne esercita le funzioni, anche se commissario regio, i componenti la Commissione del comune per la revisione delle liste elettorali e il segretario comunale sono personalmente responsabili della regolarita' delle operazioni a loro assegnate.

tolto: Art. 23. Trascorso il termine di cui all'art. 17, la Commissione del comune deve riunirsi per esaminare le domande, e procedere immediatamente alla formazione di tre elenchi separati, per la revisione delle liste.

tolto: Art. 24. Nel primo elenco si propone la iscrizione di coloro che hanno il diritto di essere elettori nel collegio, sia che abbiano presentata domanda documentata, a termini degli articoli 18 e 19, sia che non l'abbiano presentata. Ma in questo caso la Commissione non puo' proporre l'iscrizione di alcuno, se non ha i documenti necessari a comprovare i requisiti di lui per essere elettore nel collegio.

tolto: Accanto a ciascun nome si deve apporre un'annotazione, che indichi i titoli e i documenti pe'quali l'iscrizione e' proposta, e se per domanda dell'interessato o di ufficio.

tolto: Se la proposta e' d'ufficio, si deve indicare il nome del commissario proponente.

tolto: Anche accanto al nome dei nuovi iscritti, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 14, si deve apporre relativa annotazione.

tolto: Nei comuni divisi fra piu' collegi elettorali, la Commissione deve compilare liste ed elenchi distinti per collegi.

tolto: Ogni elettore deve essere iscritto nella lista del collegio nel quale egli ha l'abitazione al tempo in cui viene iscritto. Se l'elettore non ha l'abitazione nel comune, e' iscritto nella lista del collegio per il quale egli ha fatto domanda a termini dell'art. 18.

tolto: Nel secondo elenco la Commissione propone, sia dietro domanda o reclamo, sia d'ufficio, e sempre in base a sentenze passate in giudicato o ad altri documenti, la cancellazione dei morti, di coloro che hanno perduto le qualita' richieste per essere elettore, e di coloro che hanno rinunciato al domicilio politico a termini dell'art. 13.

tolto: Il mutamento d'abitazione da uno ed altro collegio non produce variazione nelle liste se non, quando sia seguito dalla dichiarazione prescritta dall'art. 13.

tolto: Ciascun nome nel secondo elenco deve avere un'annotazione, che indichi i motivi e i documenti, pei quali la cancellazione e' proposta, e se per reclamo o di ufficio.

tolto: Nel terzo elenco sono segnati i nomi delle persone, le cui domande d'iscrizione non sono accolte, con l'indicazione dei motivi del diniego.

tolto: Art. 25. A richiesta della Commissione i pubblici uffici devono fornire i documenti necessari per la revisione delle liste.

tolto: Gli esattori entro il 31 dicembre devono trasmettere ai comuni una copia dei ruoli certificata conforme.

tolto: Prima del 15 dicembre, gl'Istituti di beneficenza e la Congregazione di carita' debbono spedire all'ufficio comunale, per gli effetti dell'artcolo 88, l'elenco degli individui abitualmente soccorsi durante l'anno precedente.

tolto: Art. 26. La Commissione per le liste elettorali compie le sue operazioni nel numero di tre almeno nei comuni dove e' composta di cinque membri, e di cinque negli altri.

tolto: Di tutte le sue operazioni la Commissione redige processi verbali, sottoscritti da ciascuno dei membri presenti e dal segretario comunale. Quando le proposte e le deliberazioni della Commissione non sono concordi, nei verbali devono essere indicati i nomi dei commissari favorevoli e contrari e accennate le ragioni del dissenso.

tolto: Art. 27. Non piu' tardi del 15 febbraio la Commissione invita, con avvisi da affiggersi in luoghi pubblici, chiunque abbia reclami da fare contro gli elenchi, a presentarli entro l'ultimo di febbraio.

tolto: Durante questo tempo un esemplare dei tre elenchi prescritti dall'art. 24, firmato dalla Commissione, deve tenersi affisso all'albo pretorio, in modo visibile; ed un altro esemplare, coi titoli e i documenti relativi a ciascun nome, insieme alla lista, deve rimanere nell'ufficio comunale, con diritto ad ogni cittadino di prenderne cognizione.

tolto: Il sindaco immediatamente notifica al prefetto della provincia l'affissione degli avvisi.

tolto: Art. 28. Il prefetto delega un suo commissario per curare l'adempimento delle operazioni assegnate rispettivamente al sindaco ed alla Commissione comunale, qualora essi non le compiano nei termini prescritti dagli articoli precedenti.

tolto: Le spese del commissario inviato dal prefetto sono anticipate dal comune, che deve farsi rivalere da chi di ragione.

tolto: Dalle infrazioni alla legge, che hanno provocato l'invio del commissario, il prefetto deve far rapporto al regio procuratore presso il tribunale, nella cui giurisdizione si trova il comune.

tolto: Art. 29. La pubblicazione prescritta, dall'art. 27 tiene luogo di notificazione per coloro dei quali la Commissione ha proposta l'iscrizione nella lista elettorale.

tolto: Art. 30. La Commissione che ha proposto la cancellazione di un elettore o negata la chiesta iscrizione, deve notificare ad esso ed al richiedente, per iscritto al domicilio, la cancellazione o il diniego, indicandogliene i motivi, non piu' tardi di 3 giorni da quello in cui gli elenchi sono stati pubblicati.

tolto: Queste notificazioni, del pari che quelle di cui agli articoli 31, 35 e 39, sono fatte eseguire dal sindaco senza spesa, per mezzo degli agenti comunali, che devono farsene rilasciare ricevuta sopra apposito registro. In mancanza di ricevuta, gli agenti comunali attestano la notificazione eseguita, che fa fede fino a prova in contrario.

tolto: Art. 31. Ogni cittadino, nel termine indicato nell'articolo 27, puo' reclamare alla Commissione elettorale della provincia contro qualsiasi iscrizione, cancellazione, diniego d'iscrizione, o omissione di cancellazione negli elenchi proposti dalla Commissione comunale.

tolto: I reclami possono anche essere presentati nello stesso termine alla Commissione comunale, che per mezzo del segretario comunale ne rilasciera' ricevuta e li trasmettera' alla Commissione elettorale della provincia.

tolto: Se il reclamo, col quale s'impugna una iscrizione, e' presentato alla Commissione comunale, questa, entro i tre giorni successivi alla presentazione, deve farlo notificare alla parte interessata; salvo che il reclamante non dichiari di voler fare eseguire direttamente la notificazione, per mezzo di usciere di pretura o di conciliazione.

tolto: Nelle notificazioni devono essere indicati la persona che reclama e il motivo del reclamo.

tolto: La persona, della quale e' impugnata l'iscrizione, puo', fra tre giorni dell'avvenuta notificazione, presentare un contro reclamo, coi documenti che credera' utili, alla stessa Commissione municipale, che ne deve rilasciare ricevuta.

tolto: Se il reclamo, che impugna un'iscrizione e' presentato alla Commissione elettorale della provincia il reclamante deve dimostrare di aver fatto eseguire la notificazione alla parte interessata, per mezzo di usciere di pretura o di conciliazione nei termini stabiliti Art. 32. La Commissione elettorale provinciale e' composta del presidente del tribunale sedente nel capoluogo della provincia, o che ha giurisdizione sul medesimo, di un consigliere di prefettura designato dal prefetto, e di tre cittadini nominati dal Consiglio provinciale nella sua sessione ordinaria, e scelti fra gli elettori della provincia, che non siano membri del Parlamento, ne' sindaci dei comuni della provincia, ne' impiegati civili e militari dello Stato in attivita' di servizio, ne' impiegati della provincia, dei comuni o delle opere pie.

tolto: In questa votazione ciascun consigliere provinciale scrive sulla propria scheda soltanto un nome, e si proclamano eletti i tre cittadini che hanno raggiunto un numero di voti non inferiore a cinque.

tolto: Nello stesse forme si procede alla nomina di due Commissari supplenti.

tolto: I componenti della Commissione provinciale eletti dal Consiglio provinciale durano in carica due anni e non sono rieleggibili nel biennio successivo.

tolto: I supplenti non intervengono allo sedute della Commissione se non quando mancano i membri effettivi.

tolto: Il presidente del tribunale, o il giudice che ne fa le veci, e' presidente della Commissione.

tolto: La Commissione ha la sua sede nel palazzo della prefettura.

tolto: Un segretario di questa fara' da segretario della Commissione.

tolto: Alle sedute della Commissione assiste un rappresentante del Pubblico Ministero, senza diritto a voto deliberativo, ma con facolta' di prendere preventiva cognizione delle liste e dei documenti.

tolto: Contro le deliberazioni della Commissione il Pubblico Ministero ha diritto di ricorrere, fra dieci giorni, alla Corte d'appello. Nel detto termine egli notifica il ricorso alle parti interessate, ed entro i cinque giorni successivi lo trasmette al cancelliere della Corte di appello.

tolto: Il Pubblico Ministero, nel medesimo termine di dieci giorni, inizia procedimento penale, se ne e' il caso, per l'esecuzione dell'articolo 22 e per l'applicazione dello pene relative.

tolto: Art. 33. Spirato il termino di cui al precedente articolo 27, e non piu' tardi del 15 marzo, il presidente della Commissione elettorale del comune deve trasmettere al presidente della Commissione elettorale della provincia:

tolto: 1. i verbali delle sue operazioni e deliberazioni;

tolto: 2. la lista, o, nei comuni divisi fra piu' collegi, le liste definitive complete dell'anno precedente;

tolto: 3. l'elenco o gli elenchi di coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 14;

tolto: 4. i tre elenchi di cui all'articolo 24, con tutti i documenti relativi alle nuove iscrizioni e cancellazioni, e al diniego delle domande, ancorche' non vi siano stati reclami;

tolto: 5. i reclami con tutti i documenti che vi si riferiscono.

tolto: L'altro esemplare della lista e degli elenchi e' conservato nella segreteria del comune.

tolto: Il presidente della Commissione provinciale, entro tre giorni da quello in cui gli sono pervenuti la lista, gli elenchi e i documenti, deve inviarne ricevuta all'ufficio comunale.

tolto: Delle liste, degli elenchi e dei documenti ricevuti si tiene nota in un registro speciale, firmato in ciascun foglio dal presidente della Commissione provinciale.

tolto: Art. 34. La Commissione provinciale:

tolto: 1. esamina tutte le operazioni compiute dalla come missione comunale e decide sui reclami presentati contro di esse;

tolto: 2. decide sulle nuove domande d'iscrizione o di cancellazione che possono esserle direttamente pervenute;

tolto: 3. cancella dagli elenchi deliberati dalla Commissione comunale i cittadini indebitamente iscritti, e mantiene iscritti quelli indebitamente cancellati, anche quando non vi sia domanda o reclamo.

tolto: La Commissione provinciale pronunzia fondandosi esclusivamente sugli atti e documenti prodotti entro il 15 marzo dalle parti e dalla Commissione comunale; ma puo' anche iscrivere di ufficio coloro pei quali risulti da nuovi documenti che hanno i requisiti necessari.

tolto: Essa deve radunarsi entro i dieci giorni successivi a quello nel quale ricevette gli atti e i documenti.

tolto: Le deliberazioni e le decisioni della Commissione provinciale devono essere motivate.

tolto: Art. 35. Entro il giorno 30 maggio la Commissione provinciale deve aver decretata la definitiva approvazione degli elenchi, che nello stesso termine saranno restituiti al comune insieme ai documenti; con l'aggiunta di quelli in base ai quali la Commissione ha deliberato le iscrizioni o cancellazioni di ufficio. Il segretario comunale deve fra cinque giorni inviamo ricevuta al presidente della Commissione provinciale.

tolto: Le decisioni della Commissione, a cura del sindaco, e noi modi stabiliti dall'articolo 30, debbono essere notificate agl'interessati entro il giorno 20 giugno.

tolto: Gli elenchi definitivamente approvati debbono essere affissi all'albo del comune, in modo visibile, non piu' tardi del 15 giugno, e rimanervi fino al 30 giugno.

tolto: Entro il 20 giugno la Commissione comunale deve, in conformita' degli elenchi definitivamente approvati, rettificare la lista permanente, aggiungendo ad essa i nomi compresi nell'elenco dei nuovi elettori iscritti e togliendone i nomi di quelli compresi nell'elenco dei nuovi cancellati. Analoga rettificazione deve fare nell'elenco degli elettori che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 14.

tolto: Un verbale delle rettificazioni eseguite, firmato dalla Commissione, deve essere spedito dal sindaco al regio procuratore presso il tribunale del capoluogo della provincia.

tolto: La lista permanente rettificata del comune, o, nei comuni divisi fra piu' collegi, quella di ciascun collegio, sara' esposta nell'ufficio comunale fino al 30 giugno, ed ogni cittadino avra' diritto di prenderne cognizione.

tolto: Art. 36. L'elezione del deputato in qualunque giorno segua, si fa dagli elettori iscritti nella lista permanente, rettificata in conformita' del precedente articolo; e gli elettori votano nella sessione sulla cui nota sono iscritti a termini dell'articolo 48. Sono pero' salve le variazioni prescritte nei due capoversi seguenti e nell'articolo 40.

tolto: Sino alla revisione dell'anno successivo, non possono farsi alle liste permanenti ed alle note degli elettori altre variazioni, all'infuori di quelle che siano conseguenza della morte di elettori, comprovata da documento autentico; ovvero della interdizione dal diritto di elettore, che risulti da sentenza passata in giudicato. Tali variazioni debbono esser fatte dalla Commissione elettorale del comune, che ne trasmette verbale al regio procuratore, come per l'articolo precedente.

tolto: Essa deve inoltre introdurre nell'elenco, di cui all'articolo 15, le variazioni necessarie cosi' per cancellare i nomi di quelli che piu' non si trovino nelle condizioni indicate nell'articolo 14, come per iscriverne altri, che nell'intervallo siano caduti sotto le disposizioni dell'articolo stesso.

tolto: Anche di queste variazioni deve trasmettersi verbale al regio procuratore.

tolto: Per le operazioni indicate nel presente articolo, la Commissione elettorale del comune e' convocata dal sindaco almeno ogni tre mesi.

tolto: Art. 37. Qualunque cittadino voglia impugnare una deliberazione o decisione della Commissione provinciale, o dolersi di denegata giustizia, o di falsa od erronea rettificazione della lista permanente del collegio, fatta a termini dell'articolo 35, deve promuovere la sua azione davanti la Corte d'appello, producendo i titoli in appoggio.

tolto: L'azione dovra' proporsi con semplice ricorso, sopra cui il presidente della Corte d'appello indica un'udienza in cui la causa sara' discussa in via d'urgenza, e con rito sommario.

tolto: Se coloro che ricorrono sono gl'interessati di cui nel secondo capoverso dell'articolo 35, il sopradetto ricorso con l'analogo decreto si deve, a pena di nullita', fra dieci giorni dalla notificazione di cui e' parola nel capoverso medesimo, notificare alla parte interessata, qualora s'impugni l'iscrizione di uno o piu' elettori: od invece al presidente della Commissione elettorale provinciale e nella sede di questa, ove si ricorra contro l'esclusione di taluno della lista.

tolto: Il termine sara' invece di giorni quindici dalla pubblicazione prescritta nell'ultimo capoverso dell'art. 35, a pena di nullita', qualora il ricorso sia proposto da persona diversa dagli interessati indicati nell'articolo 35 predetto.

tolto: In pendenza del giudizio innanzi alla Corte d'appello. conservano il diritto al voto tanto gli elettori che erano iscritti nelle liste dell'anno precedente e ne sono stati cancellati, quanto coloro che sono stati iscritti nelle liste definitive dell'anno in corso per decisione della Commissione provinciale concorde con le proposte della Commissione comunale. Il ricorso alla Corte d'appello contro il decreto della Commissione elettorale della provincia, che cancella gli elettori nuovamente proposti dalla Commissione comunale non e' sospensivo.

tolto: Art. 38. Il ricorso con i relativi documenti si dovra', a pena di decadenza, depositare nella cancelleria della Corte d'appello fra cinque giorni dalla notificazione di esso. La causa sara' decisa senza che occorra ministero di procuratore o avvocato, sulla relazione fatta in udienza pubblica da un consigliere della Corte, sentite le parti o i loro difensori, se si presentano, ed il Pubblico Ministero nelle sue orali conclusioni.

tolto: Qualora il reclamo per la iscrizione o cancellazione altrui sia riconosciuto temerario, la Corte di appello, con la medesima deliberazione che lo respinge, infligge al reclamante una penale da L. 50 a 100.

tolto: Art. 39. Il Pubblico Ministero comunichera' immediatamente al presidente della Commissione del comune le sentenze della Corte di appello per curarne la esecuzione e notificazione, senza spesa, agli interessati.

tolto: La sentenza pronunziata dalla Corte d'appello puo' essere impugnata dalla parte soccombente, col ricorso in Cassazione, pel quale non e' necessario il ministero di avvocato.

tolto: Tutti i termini del procedimento sono ridotti alla meta'.

tolto: Sul semplice ricorso il presidente indica in via di urgenza l'udienza per la discussione della causa.

tolto: Art. 40. La Commissione del comune per la revisione delle liste, entro cinque giorni dalla comunicazione della proferita sentenza, fa la prescritta rettificazione tanto nella lista definitiva, allegandovi copia della sentenza medesima, quanto nella nota degli elettori della sezione.

tolto: La rettificazione si fa secondo le norme prescritte nell'art. 36.

tolto: Art. 41. Tutti gli atti concernenti l'esercizio del diritto elettorale tanto relativi al procedimento amministrativo quanto al giudiziario si fanno in carta libera, e sono esenti dalla tassa di registro e dal deposito prescritto dall'art. 521 del Codice di procedura civile, e dalle spese di cancelleria.

tolto: Gli agenti delle imposte dirette, per gli effetti di cui negli articoli 31 e 37, hanno obbligo di rilasciare a qualunque cittadino ne faccia richiesta, l'estratto di ruolo di ogni contribuente e i certificati negativi di coloro che non risultino iscritti nei ruoli medesimi, dietro il corrispettivo di cinque centesimi per ciascun individuo, cui gli estratti od i certificati si riferiscono.

tolto: Art. 42. Tutti gli atti o documenti concernenti l'annua revisione delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque, presso la segreteria comunale e provinciale, dove rispettivamente si trovano.

tolto: Una copia di esse, debitamente autenticata dalla Commissione elettorale della provincia, sara' conservata negli archivi della prefettura.

tolto: La lista definitiva del comune, o, nei comuni divisi fra piu' collegi, le liste definitive di ciascuno di questi, devono essere riunite in un registro, e conservate negli archivi del comune.

tolto: Chiunque puo' copiare, stampare o mettere in vendita gli elenchi e le liste definitive del comune o del collegio, e le note degli elettori delle sezioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1894-07-11;286~art1 · fonte del testo

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