Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1894
Confronto con la versione in vigore dal 12 luglio 1894 al 16 dicembre 2009. 505 parole tolte, 20 parole aggiunte in 12 capoversi.
tolto: All'articolo 89 della legge elettorale politica ed all'art. 92 della legge comunale e provinciale sono sostituiti i seguenti:
tolto: Art. (a). Chiunque, essendovi legalmente obbligato non compie, nei tempi e nei modi prescritti, le operazioni per la revisione delle liste degli elettori, la compilazione e l'affissione degli elenchi, o non fa eseguire le notificazioni relative, e' punito con ammenda daL. 50 a 500.
tolto: Se il fatto e' commesso dolosamente la pena e' della detenzione sino ad un anno o della multa da L. 100 sino a 3000.
tolto: Art. (b). Chiunque esegue la iscrizione o la cancellazione di un elettore, nelle liste o negli elenchi, senza i documenti prescritti dalla legge, e' punito con multa da L. 50 a 300.
tolto: Se l'iscrizione o la cancellazione e' dolosa, colui che ne e' responsabile e' punito con la detenzione sino a tre mesi o con la multa sino a L. 1000 e sempre con la interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da due a cinque anni.
tolto: Art. (c). Chiunque forma una lista o un elenco, o una nota di elettori, in tutto o in parte falsa, ovvero altera una lista, un elenco o una nota vera, o nasconde o sottrae od altera registri e certificati scolastici e' punito con la detenzione sino a tre anni, con multa sino a L. 3000 e con l'interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da tre a nove anni.
tolto: Alla stessa pena soggiace chiunque sopprime o distrugge, in tutto o in parte un elenco, una lista o una nota di elettori o i documenti relativi.
tolto: Art. (d). Chiunque, con qualsiasi mezzo atto ad ingannare o a sorprendere l'altrui buona fede, ottiene indebitamente per se' o per altri la iscrizione negli elenchi, nelle liste o nelle note degli elettori, o la cancellazione di uno o piu' elettori, e' punito con la detenzione sino ad un anno, con la multa sino a L. 2000, con la interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da tre a sei anni.
tolto: Tali pene sono aumentate di un sesto se il colpevole sia un componente della Commissione comunale o provinciale, salvo sempre le maggiori pene comminate dal Codice penale per i reati di falso.
tolto: Art. (e). Chiunque, essendo legalmente obbligato ad eseguire la iscrizione o la cancellazione del nome di un elettore, nelle liste e negli elenchi, omette di farlo, e' punito con un'ammenda da lire cinquanta a trecento.
tolto: Se l'omissione e' dolosa, colui che n'e' responsabile e' punito con la detenzione sino a tre mesi, con la multa sino a lire mille, e sempre con l'interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da tre a sei anni.
tolto: Art. (f). Chiunque, contrariamente alle disposizioni della presente legge, rifiuta di pubblicare ovvero di lasciar prendere notizia o copia degli elenchi, delle liste, delle note degli elettori e dei relativi documenti, e' punito con la detenzione sino a tre mesi o con la multa da lire cinquanta a mille e sempre con l'interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da tre a sei anni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1894-07-11;286~art3 · fonte del testo
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