Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 dicembre 1920 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Qualora le societa' per azioni deliberino, durante l'anno 1915, la fusione con altre societa' o l'aumento del capitale sociale, mediante remissione di azioni anche privilegiate, a norma dei nn. 3 e 5 dell'art. 158 Codice di commercio, ai soci dissenzienti non compete il diritto di recesso.

[2]Il diritto di recesso e', tuttavia, ammesso in caso di fusione, quando la fusione medesima importi cambiamento dell'oggetto della societa'. 1 2

[3]Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle societa' cooperative.

[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello stato sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[5]Data a Roma, addi' 1° aprile 1915.

[6]VITTORIO EMANUELE.

[7]Orlando - Carcano - Cavasola.

[8]Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto Luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1854

1

Il Decreto Luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1854 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La disposizione contenuta nell'art. 2 della legge 1° aprile 1915, n. 431, che regola il diritto di recesso dei soci dissenzienti delle Societa' per azioni in caso di fusione con altre Societa' o di aumento del capitale sociale, continuera' ad aver vigore durante la presente guerra ed in ogni caso fino al 30 giugno 1916".

2

Il Regio D.L. 18 novembre 1920, n. 1672, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La disposizione contenuta nell'articolo 2 della legge 1° aprile 1915, n. 431, che regola il diritto di recesso dei soci dissenzienti delle Societa' per azioni in caso di fusione con altre Societa' o di aumento del capitale sociale, continuera' ad aver vigore fino al 30 aprile 1921".

Testo in vigore dal 21 dicembre 1920 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 dicembre 1920

Confronto con la versione in vigore dal 5 gennaio 1916 al 21 dicembre 1920.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il Regio D.L. 18 novembre 1920, n. 1672, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La disposizione contenuta nell'articolo 2 della legge 1° aprile 1915, n. 431, che regola il diritto di recesso dei soci dissenzienti delle Societa' per azioni in caso di fusione con altre Societa' o di aumento del capitale sociale, continuera' ad aver vigore fino al 30 aprile 1921".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1915-04-01;431~art2 · fonte del testo

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