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[1]Qualora le societa' per azioni deliberino, durante l'anno 1915, la fusione con altre societa' o l'aumento del capitale sociale, mediante remissione di azioni anche privilegiate, a norma dei nn. 3 e 5 dell'art. 158 Codice di commercio, ai soci dissenzienti non compete il diritto di recesso.
[2]Il diritto di recesso e', tuttavia, ammesso in caso di fusione, quando la fusione medesima importi cambiamento dell'oggetto della societa'. 1
[3]Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle societa' cooperative.
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello stato sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a Roma, addi' 1° aprile 1915.
[6]VITTORIO EMANUELE.
[7]Orlando - Carcano - Cavasola.
[8]Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto Luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1854
1Il Decreto Luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1854 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La disposizione contenuta nell'art. 2 della legge 1° aprile 1915, n. 431, che regola il diritto di recesso dei soci dissenzienti delle Societa' per azioni in caso di fusione con altre Societa' o di aumento del capitale sociale, continuera' ad aver vigore durante la presente guerra ed in ogni caso fino al 30 giugno 1916".
Testo in vigore dal 5 gennaio 1916 al 21 dicembre 1920
