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[1]Qualora le societa' per azioni deliberino, durante l'anno 1915, la fusione con altre societa' o l'aumento del capitale sociale, mediante remissione di azioni anche privilegiate, a norma dei nn. 3 e 5 dell'art. 158 Codice di commercio, ai soci dissenzienti non compete il diritto di recesso.
[2]Il diritto di recesso e', tuttavia, ammesso in caso di fusione, quando la fusione medesima importi cambiamento dell'oggetto della societa'.
[3]Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle societa' cooperative.
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello stato sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a Roma, addi' 1° aprile 1915.
[6]VITTORIO EMANUELE.
[7]Orlando - Carcano - Cavasola.
[8]Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.
Testo in vigore dal 14 aprile 1915 al 5 gennaio 1916
