Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 aprile 1915 al 5 gennaio 1916. Leggi il testo vigente →

[1]Qualora le societa' per azioni deliberino, durante l'anno 1915, la fusione con altre societa' o l'aumento del capitale sociale, mediante remissione di azioni anche privilegiate, a norma dei nn. 3 e 5 dell'art. 158 Codice di commercio, ai soci dissenzienti non compete il diritto di recesso.

[2]Il diritto di recesso e', tuttavia, ammesso in caso di fusione, quando la fusione medesima importi cambiamento dell'oggetto della societa'.

[3]Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle societa' cooperative.

[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello stato sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[5]Data a Roma, addi' 1° aprile 1915.

[6]VITTORIO EMANUELE.

[7]Orlando - Carcano - Cavasola.

[8]Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.

Testo in vigore dal 14 aprile 1915 al 5 gennaio 1916

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1915-04-01;431~art2 · fonte del testo

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