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[1]I militari vincolati alla ferma permanente, che si trovino sotto le armi alla promulgazione della presente legge, continueranno negli obblighi di servizio da loro contratti.
[2]Essi potranno pero' essere ammessi, ove ne abbiano i requisiti, alla rafferma con premio dopo compiuti 5 anni di servizio.
Testo in vigore dal 12 marzo 1888 al 16 dicembre 2009
