Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 12 marzo 1888 al 16 dicembre 2009. 552 parole tolte, 20 parole aggiunte in 19 capoversi.

tolto: Agli articoli 122, 123, 124 e 125 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito stato approvato con reale decreto 17 agosto 1882, n. 956, sono sostituiti i seguenti:

tolto: Art. 122. - L'obbligo di servizio, di cui all'articolo 1 della presente legge, si compie dai militari di 1ª categoria parte sotto le armi e parte in congedo illimitato.

tolto: Esso decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui gli uomini della classe di leva alla quale ciascun arruolato e' ascritto compiono il 21° anno di eta'.

tolto: I militari di 1ª categoria in congedo illimitato appartengono successivamente all'esercito permanente, alla milizia mobile ed alla milizia territoriale.

tolto: La ferma e' quella parte dell'obbligo di servizio che, in via normale, si compie sotto le armi dai militari di 1ª categoria.

tolto: Art. 123. - La ferma e', a seconda de' casi, di anni cinque, di quattro, di tre, di due e di un anno.

tolto: La ferma di anni cinque o di anni uno decorre dal giorno in cui ha avuto effettivamente principio il servizio sotto le armi.

tolto: La ferma di anni quattro, di anni tre e di anni due decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui gli uomini della classe di leva alla quale l'arruolato e' ascritto compiono il 21° anno di eta'.

Mostra gli altri 11 capoversi cambiati

tolto: Art. 124. - Contraggono la ferma di anni cinque i sottufficiali delle varie armi, coloro che si arruolano nell'arma dei carabinieri reali, i capi armaiuoli, gli allievi sergenti, i maniscalchi, i musicanti, i vivandieri, gli uomini di governo degli stabilimenti militari di pena, i militari dei depositi cavalli stalloni ed i militari riammessi in servizio di qualsiasi arma e di qualsiasi grado;

tolto: quella di anni quattro gl'inscritti di leva assegnati alla cavalleria e coloro che si arruolano come volontari ordinari in quest'arma;

tolto: quella di anni tre gl'inscritti di leva assegnati alle altre armi e coloro che si arruolano come volontari ordinari nelle armi stesse; quella di anni due gl'inscritti di leva che per ragione del numero estratto vengono assegnati a quella parte del contingente di prima categoria per la quale nella legge annuale di leva sia cosi' limitato il loro obbligo;

tolto: quella di un anno per i volontari di un anno.

tolto: Art. 125. - Compiuta la ferma, tutti i militari di prima categoria sono, in tempo di pace, inviati in congedo illimitato, rimanendo ascritti all'esercito permanente.

tolto: I sottufficiali delle varie armi ed i militari con la ferma di anni uno, due o tre (ad eccezione di quelli delle compagnie operai), fanno poi passaggio alla milizia mobile e ad essa rimangono ascritti fino al 31 dicembre del 12° anno del loro obbligo di servizio.

tolto: I militari con la ferma di anni quattro o cinque (eccettuati i sottufficiali ai quali e' applicabile il disposto del precedente alinea) non fanno passaggio alla milizia mobile, ma restano ascritti all'esercito permanente fino al 31 dicembre del nono anno dell'obbligo di servizio.

tolto: Decorso rispettivamente il detto periodo di tempo, tutti i militari passeranno a far parte della milizia territoriale.

tolto: E' in facolta' del ministro della guerra:

tolto: 1. Di anticipare l'invio in congedo illimitato della classe anziana, dopo il compimento dell'ultimo periodo d'istruzione, tranne per l'artiglieria da campagna, in cui parte della classe anziana potra' essere congedata in principio del terzo periodo;

tolto: 2. D'inviare in congedo illimitato per anticipazione, dopo il secondo periodo d'istruzione, parte della classe destinata ad un servizio di tre anni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1888-03-08;5248~art1 · fonte del testo

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