Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1888
Confronto con la versione in vigore dal 12 marzo 1888 al 16 dicembre 2009. 307 parole tolte, 20 parole aggiunte in 12 capoversi.
tolto: Agli articoli 137, 138 e 139 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, stato approvato con Regio decreto 17 agosto 1882, n. 956, sono sostituiti i seguenti:
tolto: Art. 137. - Alla rafferma senza premio possono essere ammessi, sotto le condizioni determinate dal regolamento:
tolto: 1. I militari che hanno compiuta la ferma di cinque anni;
tolto: 2. I caporali maggiori di tutte le armi, compiuta che abbiano la ferma, non che i militari che si trovino gia' in condizioni da poter poi aspirare alla rafferma con premio;
tolto: 3. I militari che abbiano compiuta una o piu' rafferme con premio.
tolto: Art. 138. - Alle rafferme con premio possono aspirare, purche' soddisfacciano alle condizioni di idoneita' fisica, di buona condotta e d'istruzione che sono determinate dal regolamento:
tolto: 1. I carabinieri, siano o no graduati, e qualunque sia la loro provenienza, che abbiano compiuto sotto le armi cinque anni di servizio e non abbiano oltrepassato l'eta' di 40 anni;
tolto: 2. I militari di truppa delle altre armi che abbiano compiuto cinque anni di servizio sotto le armi e non abbiano oltrepassata l'eta' di 36 anni.
tolto: Art. 139. Sempreche' riuniscano i requisiti di cui nell'articolo precedente, possono essere ammessi:
tolto: 1. A tre successive rafferme con premio i carabinieri reali siano o no graduati, i sott'ufficiali degli stabilimenti militari di pena e delle compagnie di disciplina, i sottufficiali dei depositi cavalli stalloni, i sottufficiali musicanti ed i capi armaiuoli.
tolto: 2. A due rafferme con premio i caporali ed appuntati delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena, i caporali, appuntati e soldati delle compagnie di sussistenza e depositi cavalli stalloni, i caporali e soldati musicanti, i caporali maniscalchi, i caporali e soldati trombettieri e i sellai.
tolto: Ai sottufficiali non compresi nel n. 1 del presente articolo saranno accordate le rafferme con soprassoldo, di cui nella legge 8 luglio 1883, n. 1470.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1888-03-08;5248~art2 · fonte del testo
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