Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 marzo 1888 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Il caposoldo annuo di lire 150 stabilito dall'articolo 146 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito, e che fu limitato ai soli sottufficiali dell'arma dei carabinieri reali dall'articolo 30 della legge 8 luglio 1883, n. 1470, e' abolito.

[2]E' invece aumentato di quaranta centesimi l'assegno giornaliero dei detti sottufficiali dell'arma dei carabinieri reali.

Testo in vigore dal 12 marzo 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-03-08;5248~art3 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari