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[1]Il caposoldo annuo di lire 150 stabilito dall'articolo 146 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito, e che fu limitato ai soli sottufficiali dell'arma dei carabinieri reali dall'articolo 30 della legge 8 luglio 1883, n. 1470, e' abolito.
[2]E' invece aumentato di quaranta centesimi l'assegno giornaliero dei detti sottufficiali dell'arma dei carabinieri reali.
Testo in vigore dal 12 marzo 1888 al 16 dicembre 2009
