Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1888
Confronto con la versione in vigore dal 12 marzo 1888 al 16 dicembre 2009. 1370 parole tolte, 20 parole aggiunte in 44 capoversi.
tolto: Agli articoli 82, 86, 93, 96, 158, 159 e 160 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito approvato col regio decreto del 17 agosto 1882, n. 956 (serie 3ª), sono sostituiti i seguenti:
tolto: Art. 82. - Gli inscritti, di cui all'articolo precedente, qualora siano idonei, devono presentarsi al Consiglio di leva prima che proceda alla chiusura delle sue operazioni.
tolto: Qualora non siano dichiarati idonei sono rimandati alla prima ventura leva, nella quale, sussistendo motivi d'inabilita', possono nuovamente chiedere la visita all'estero, ed essere anche rimandati alla leva successiva, con obbligo di presentarsi all'esame del Consiglio rispettivo, a meno che non siano affetti da taluna delle deformita' di cui all'articolo 48, nel qual caso, senza bisogno di rimandi, il Consiglio potra' pronunziarne la riforma con le norme stabilite dal regolamento.
tolto: Art. 86. - Va esente dal servizio di 1ª e di 2ª categoria ed e' assegnato alla 3ª l'inscritto che si trova in una delle seguenti condizioni:
tolto: 1. Unico figlio di padre vivente;
tolto: 2. Figlio primogenito di padre che non abbia altro figlio maggiore di 12 anni;
tolto: 3. Figlio primogenito di padre entrato nel 70° anno di eta';
tolto: 4. Figlio unico di madre tuttora vedova;
tolto: 5. Figlio primogenito di madre tuttora vedova;
tolto: 6. Nipote unico di avolo che non abbia figli maschi;
tolto: 7. Nipote primogenito di avolo entrato nel 70° anno di eta' e che non abbia figli maschi;
tolto: 8. Nipote unico di avola tuttora vedova e che non abbia figli maschi;
tolto: 9. Nipote primogenito di avola tuttora vedova e che non abbia figli maschi;
tolto: 10. Primogenito di orfani di padre e madre;
tolto: 11. Fratello unico di sorelle nubili orfane di padre e madre;
tolto: 12. Maggior nato di orfani di padre e madre se il primogenito suo fratello consanguineo si trovi in alcuna delle condizioni prevedute dai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 93;
tolto: 13. Ultimo nato di orfani di padre e madre quando i fratelli e le sorelle maggiori si trovino in alcuna delle condizioni di cui al numero precedente;
tolto: 14. Inscritto in una stessa lista di leva con un fratello nato nello stesso anno quando il fratello abbia estratto un numero minore e sia in condizioni di prendere il servizio militare, salvo che ad uno tra i fratelli competa la esenzione per altro titolo.
tolto: Le assegnazioni nei casi anzidetti, eccettuato quello di cui al n. 14, devono essere richieste con atto autentico dai membri della famiglia a favore dei quali sono accordate.
tolto: I diritti all'assegnazione alla 3ª categoria, stabiliti dal presente articolo e dai successivi articoli 87 e 88, devono essere acquisiti e perfetti nel giorno che sara' stato fissato dal ministro della guerra per l'apertura della sessione della leva alla quale gl'inscritti prendono parte.
tolto: I suaccennati diritti che non siano stati esposti dagli inscritti nel giorno del loro arruolamento, potranno tuttavia essere validamente invocati e comprovati avanti al Consiglio di leva fino alla chiusura della sessione della leva alla quale essi concorrono.
tolto: Art. 93. Nello stabilire il diritto di un inscritto all'assegnazione alla 3ª categoria debbono considerarsi come non esistenti in famiglia:
tolto: 1. I membri di essa che sono ciechi di ambi gli occhi, sordo-muti o cretini;
tolto: 2. Quelli che per mostruosa struttura o per fisici difetti non possono reggersi in piedi senza il soccorso di altra persona o di meccanismo;
tolto: 3. Quelli che sono affetti da tali infermita' permanenti ed insanabili, imperfezioni o difetti fisici, che li rendano assolutamente inabili a lavoro proficuo;
tolto: 4. Quelli mancanti di un braccio o di una mano;
tolto: 5. Quelli che, condannati a pene criminali siano detenuti nel luogo di pena, e vi debbano ancora rimanere per anni dodici decorrendi dal tempo in cui si stabilisce il diritto dell'inscritto all'assegnazione suddetta.
tolto: Art. 96. - Il sottufficiale, caporale o soldato ascritto all'esercito, ove non abbia procurato ad un fratello tuttora vivente l'esenzione dal servizio di lª e di 2ª categoria, ha diritto, in tempo di pace, al passaggio alla 3ª categoria quando posteriormente al suo arruolamento, per modificazioni sopraggiunte nello stato di famiglia, anche a mente dell'articolo 93, sia egli venuto a trovarsi in alcuna delle condizioni di famiglia per effetto delle quali, se concorresse alla leva, avrebbe diritto all'assegnazione alla 3ª categoria.
tolto: Il diritto al passaggio alla 3ª categoria, per il titolo di cui ai numeri 3, 5, 7, 9, 10 e 12 dell'articolo 86 non spetta al militare qualora abbia un fratello maggiorenne.
tolto: E' modificazione nel senso del presente articolo la morte di alcuno dei membri della famiglia del militare, ovvero la circostanza per la quale alcuno dei membri della famiglia stessa sia da considerarsi come non esistente per applicazione dell'articolo 93 della legge stessa.
tolto: Sono pero' considerati anche quale modificazione nello stato di famiglia agli effetti suindicati, il passaggio a seconde nozze della madre del militare ed il legale riconoscimento o la legittimazione dei figli naturali.
tolto: Il passaggio alla 3ª categoria ottenuto dal militare equivale ad assegnazione alla categoria stessa, ed e' quindi soggetto alla deduzione prescritta dall'articolo 89 ogni qual volta si tratti di applicare l'articolo 87 ai fratelli del militare cui e' stato accordato tale passaggio.
tolto: Si riterra' come avvenuta dopo l'arruolamento la circostanza determinante il diritto che si verificasse tra il giorno fissato per l'apertura della sessione della leva alla quale il militare concorre e quello stabilito pel suo arruolamento innanzi al Consiglio di leva, o quello anche dell'effettivo suo arruolamento nella leva stessa, se questo sia stato ritardato per cause non ad esso imputabili.
tolto: Il passaggio alla 3ª categoria deve essere domandato dal militare interessato e richiesto inoltre, con atto autentico, dai membri della famiglia a favore dei quali e' accordato.
tolto: Gli ufficiali di complemento che dopo la loro nomina ad ufficiali siano venuti a trovarsi in alcuna delle condizioni di famiglia sopraccennate possono ottenere di far passaggio col loro grado alla milizia territoriale.
tolto: Art. 158. - I renitenti che si presentano spontanei, o che vengono arrestati, devono, dal Consiglio di leva del circondario a cui per ragioni di leva appartengono, essere esaminati e, qualora siano riconosciuti idonei al servizio militare, essere arruolati ed assegnati alla categoria che per la sorte del numero sarebbe ad essi spettata al tempo della leva, e, se alla 1ª categoria, inviati subito sotto le armi, salvo che provino che, qualunque sara' per essere l'esito del giudizio a cui verranno sottoposti pel reato di renitenza, abbiano diritto di essere assegnati alla 3ª categoria, a norma delle prescrizioni contenute nel successivo art. 160.
tolto: Essi saranno quindi denunciati all'autorita' giudiziaria, la quale procedera' contro i medesimi in conformita' dei seguenti articoli 159 e 161.
tolto: I Consigli di leva provvederanno perche' siano cancellati dalla lista dei renitenti i deceduti e quelli che dopo il loro arresto o la loro spontanea presentazione saranno stati arruolati.
tolto: Art. 159. - I renitenti arrestati sono puniti col carcere da uno a due anni; quelli che si presentano spontanei prima della scadenza di un anno, dal giorno della dichiarazione di renitenza, incorrono nella pena del carcere da due a sei mesi; e coloro che si presentano spontanei dopo questo limite di tempo vanno soggetti alla stessa pena del carcere da sei mesi ad un anno.
tolto: I renitenti arrestati, giudicati inabili al servizio militare, sono puniti col carcere da un mese ad un anno. Sono puniti col carcere da uno a sei mesi se presentati spontaneamente dopo un anno dalla dichiarazione di renitenza; e col carcere estensibile a tre mesi se presentati spontaneamente infra l'anno.
tolto: Le pene in questo articolo stabilite sono portate al doppio in tempo di guerra.
tolto: La pena a cui saranno condannati i renitenti ascritti alla 1ª categoria verra' da essi scontata quando saranno inviati in congedo illimitato.
tolto: Art. 160. - I renitenti assolti e quelli che scontarono la pena a cui furono condannati, qualora al tempo della loro leva avessero avuto diritto all'assegnazione alla 3ª categoria, possono ottenere di essere assegnati a tale categoria, purche' pero' non vi si opponga il fatto di altre assegnazioni alla categoria stessa godute da fratelli durante la loro renitenza.
tolto: I renitenti condannati non godono il beneficio di poter essere assegnati alla 3ª categoria se, oltre avervi avuto diritto al tempo della loro leva non si trovino nella condizione di poter aspirare a tale beneficio per lo stesso titolo di allora o per altro nuovo titolo sussistente al tempo del loro arruolamento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1888-03-08;5249~art1 · fonte del testo
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