Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 gennaio 1950 al 11 dicembre 1959. Leggi il testo vigente →
Il personale stabile ed in prova sara' inscritto alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali. Il contributo da versarsi alla Cassa nazionale sara' del 10 per cento delle paghe e degli stipendi, tenuto conto anche degli assegni e delle indennita'.56 Tale contributo sara' costituito da una parte non inferiore al 6 per cento a carico dei concessionari e da una parte non superiore al 9 per cento a carico del personale che dovra' essere, trattenuta a cura dei concessionari sulle paghe, sugli stipendi, assegni ed indennita'. I concessionari sono responsabili verso la Cassa nazionale del versamento dell'intero contributo.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. Luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 305
5con decorrenza dal 1 gennaio 1945
Il D.Lgs. Luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 305 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il contributo dovuto a favore del Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, in base all'art. 7 della legge 30 settembre 1920, n. 1405, a decorrere dal 1° gennaio 1945 e' aumentato al 13,20% delle paghe, stipendi, assegni e indennita'".
L. 7 dicembre 1949, n. 904
6con decorrenza dal 1 gennaio 1948
La L. 7 dicembre 1949, n. 904 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il contributo dovuto al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia ai sensi della legge 30 settembre 1920, n. 1405, e successive modificazioni, e' stabilito, a decorrere dal 1 gennaio 1948, nella misura del 19,30 per cento degli elementi della retribuzione percepiti dal personale in servizio e specificati al successivo art. 3".
Testo in vigore dal 4 gennaio 1950 al 11 dicembre 1959
