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Il personale stabile ed in prova sara' inscritto alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali. Il contributo da versarsi alla Cassa nazionale sara' del 10 per cento delle paghe e degli stipendi, tenuto conto anche degli assegni e delle indennita'. Tale contributo sara' costituito da una parte non inferiore al 6 per cento a carico dei concessionari e da una parte non superiore al 9 per cento a carico del personale che dovra' essere, trattenuta a cura dei concessionari sulle paghe, sugli stipendi, assegni ed indennita'. I concessionari sono responsabili verso la Cassa nazionale del versamento dell'intero contributo.

Testo in vigore dal 13 ottobre 1920 al 19 maggio 1946

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1920-09-30;1405~art7 · fonte del testo

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