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Il personale stabile ed in prova sara' inscritto alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali. Il contributo da versarsi alla Cassa nazionale sara' del 10 per cento delle paghe e degli stipendi, tenuto conto anche degli assegni e delle indennita'.5 Tale contributo sara' costituito da una parte non inferiore al 6 per cento a carico dei concessionari e da una parte non superiore al 9 per cento a carico del personale che dovra' essere, trattenuta a cura dei concessionari sulle paghe, sugli stipendi, assegni ed indennita'. I concessionari sono responsabili verso la Cassa nazionale del versamento dell'intero contributo.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. Luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 305
5con decorrenza dal 1 gennaio 1945
Il D.Lgs. Luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 305 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il contributo dovuto a favore del Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, in base all'art. 7 della legge 30 settembre 1920, n. 1405, a decorrere dal 1° gennaio 1945 e' aumentato al 13,20% delle paghe, stipendi, assegni e indennita'".
Testo in vigore dal 19 maggio 1946 al 4 gennaio 1950
