Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 maggio 1946 al 4 gennaio 1950. Leggi il testo vigente →

Il personale stabile ed in prova sara' inscritto alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali. Il contributo da versarsi alla Cassa nazionale sara' del 10 per cento delle paghe e degli stipendi, tenuto conto anche degli assegni e delle indennita'.5 Tale contributo sara' costituito da una parte non inferiore al 6 per cento a carico dei concessionari e da una parte non superiore al 9 per cento a carico del personale che dovra' essere, trattenuta a cura dei concessionari sulle paghe, sugli stipendi, assegni ed indennita'. I concessionari sono responsabili verso la Cassa nazionale del versamento dell'intero contributo.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 305

5

con decorrenza dal 1 gennaio 1945

Il D.Lgs. Luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 305 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il contributo dovuto a favore del Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, in base all'art. 7 della legge 30 settembre 1920, n. 1405, a decorrere dal 1° gennaio 1945 e' aumentato al 13,20% delle paghe, stipendi, assegni e indennita'".

Testo in vigore dal 19 maggio 1946 al 4 gennaio 1950

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 maggio 1946

Confronto con la versione in vigore dal 13 ottobre 1920 al 19 maggio 1946.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. Luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 305

    Il D.Lgs. Luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 305 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il contributo dovuto a favore del Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, in base all'art. 7 della legge 30 settembre 1920, n. 1405, a decorrere dal 1° gennaio 1945 e' aumentato al 13,20% delle paghe, stipendi, assegni e indennita'".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1920-09-30;1405~art7 · fonte del testo

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