Art. 6
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[1]Alla Cassa Nazionale possono essere inscritti i cittadini italiani d'ambo i sessi che attendano a lavori manuali, ovvero prestino servizio ad opera od a giornata.
[2]Le donne maritate possono inscriversi senza bisogno del consenso del marito, e i minorenni, senza bisogno dell'autorizzazione di chi esercita la patria potesta' o la tutela.
[3]Per ciascun inscritto dovra' essere corrisposto alla Cassa, direttamente dall'inscritto stesso o da altri per conto di lui, in ogni anno, un contributo che non potra' superare la somma di lire 100 e che potra' essere versato anche a rate non minori di centesimi 50.
[4]Tale contributo pero' dovra' raggiungere almeno le lire sei per anno, affinche' l'inscritto sia ammesso a partecipare alle quote di concorso di che all'articolo seguente.
[5]Chi presenta la domanda d'inscrizione alla Cassa dovra' dichiarare se intende di vincolare intieramente i contributi annuali alla mutualita', ovvero, se preferisca di riservare durante il periodo di accumulazione i contributi stessi, affinche' questi, in caso di morte prima della liquidazione di cui all'articolo 10, siano restituiti alle persone indicate nell'articolo 12.
[6]((Quando il contributo versato dall'inscritto o da altri per lui raggiunga il multiplo di lire sei pel numero degli anni trascorsi dopo l'iscrizione, sara' esso ammesso a partecipare alle quote di concorso di cui nell'articolo seguente, anche quando nell'anno non fosse stato fatto alcun versamento)).
Testo in vigore dal 31 luglio 1901 al 16 dicembre 2010
