Art. 10
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1898
Confronto con la versione in vigore dal 11 agosto 1898 al 16 dicembre 2010. 225 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: La chiusura e liquidazione del conto individuale e' fatta dopo almeno 25 anni dal giorno del versamento della prima rata di contributo purche' l'inscritto abbia compiuto il 60° o il 65° anno di eta', secondo che sara' stabilito nello statuto. In via eccezionale, la chiusura e liquidazione e' fatta a qualunque eta', qualora sia debitamente accertata l'invalidita' dall'inscritto, non prima pero' che siano trascorsi almeno cinque anni dalla sua inscrizione alla Cassa.
tolto: In via transitoria, e per un termine di due anni dal giorno dell'attuazione della legge, saranno accolte inscrizioni condizionate alla chiusura ed alla liquidazione del conto dopo periodi di contribuzione di 20, 15 o 10 anni soltanto, purche' dagli inscritti si paghino in una volta tanto cogli interessi composti i contributi arretrati degli anni mancanti al periodo normale di 25 anni.
tolto: La liquidazione del conto, per regola, sara' effettuata trasformando il capitale, costituito da tutte le somme annotate nel conto, in una rendita vitalizia immediata a favore dell'inscritto.
tolto: Nel regolamento tecnico della Cassa di che nel primo comma del precedente articolo, saranno stabiliti i casi speciali, nei quali la liquidazione potra' essere fatta col pagamento immediato di un capitale ovvero, insieme di un capitale e di una rendita vitalizia: ovvero, di una rendita vitalizia immediata a favore dell'inscritto e di un capitale da corrispondersi, alla sua morte, ai suoi eredi legittimi o testamentari.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1898-07-17;350~art10 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.