Art. 6
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 agosto 1898 al 31 luglio 1901. Leggi il testo vigente →
[1]Alla Cassa Nazionale possono essere inscritti i cittadini italiani d'ambo i sessi che attendano a lavori manuali, ovvero prestino servizio ad opera od a giornata.
[2]Le donne maritate possono inscriversi senza bisogno del consenso del marito, e i minorenni, senza bisogno dell'autorizzazione di chi esercita la patria potesta' o la tutela.
[3]Per ciascun inscritto dovra' essere corrisposto alla Cassa, direttamente dall'inscritto stesso o da altri per conto di lui, in ogni anno, un contributo che non potra' superare la somma di lire 100 e che potra' essere versato anche a rate non minori di centesimi 50.
[4]Tale contributo pero' dovra' raggiungere almeno le lire sei per anno, affinche' l'inscritto sia ammesso a partecipare alle quote di concorso di che all'articolo seguente.
[5]Chi presenta la domanda d'inscrizione alla Cassa dovra' dichiarare se intende di vincolare intieramente i contributi annuali alla mutualita', ovvero, se preferisca di riservare durante il periodo di accumulazione i contributi stessi, affinche' questi, in caso di morte prima della liquidazione di cui all'articolo 10, siano restituiti alle persone indicate nell'articolo 12.
Testo in vigore dal 11 agosto 1898 al 31 luglio 1901
