Art. 14 (Convenzione)
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[1]Alla chiusura annuale dei conti l'avanzo netto dell'esercizio sara' devoluto al fondo di garanzia. Di cinque in cinque anni, fatto il bilancio tecnico, il fondo medesimo sara' devoluto per meta' alla liberazione del fondo di garanzia nelle proporzioni designate dall'articolo 3, e l'altra meta' sara' attribuita pro-rata alle persone alle quali nel quinquennio fu liquidata una indennita' per impotenza permanente assoluta al lavoro.
[2]((COMMA SOPPRESSO DAL REGIO DECRETO 22 NOVEMBRE 1888, N. 5827)).
[3]((COMMA SOPPRESSO DAL REGIO DECRETO 22 NOVEMBRE 1888, N. 5827)).
Testo in vigore dal 30 dicembre 1888 al 1 giugno 1926
