Art. 14 (Convenzione)
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[1]Alla chiusura annuale dei conti l'avanzo netto dell'esercizio sara' tenuto in evidenza in un fondo speciale. Di cinque in cinque anni, fatto il bilancio tecnico, il fondo medesimo sara' devoluto per meta' alla liberazione del fondo di garanzia nelle proporzioni designate dall'articolo 3, e l'altra meta' sara' attribuita pro-rata alle persone alle quali nel quinquennio fu liquidata una indennita' per impotenza permanente assoluta al lavoro.
[2]Gli interessi del fondo di garanzia, finche' non sia rimborsato, spetteranno ai rispettivi Istituti in ragione dell'ammontare delle somme di cui fossero ancora allo scoperto.
[3]Liberato il fondo di garanzia, il Consiglio superiore determinera' se e fino a quale misura i rispettivi interessi e meta' degli utili di esercizio debbano assegnarsi in aumento del capitale di dotazione, ovvero assegnarsi per intero o in parte ad alcuna categoria speciale di assicurati.
Testo in vigore dal 17 luglio 1883 al 25 agosto 1887
